Il lavoratore che si ammala all’estero è costretto a rinunciare ai propri diritti sulla privacy?
Leggendo una delle più recenti sentenze della Corte di legittimità in tema di malattia contratta all’estero (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 11/08/2022, n. 24697) sembrerebbe che il lavoratore debba inviare al datore il certificato medico ottenuto all’estero, debitamente tradotto e legalizzato (ovvero munito di Apostille). Si potrebbe, quindi, concludere che ammalandosi all’estero, il lavoratore sarebbe tenuto a comunicare i propri dati sanitari al datore di lavoro, il quale sarebbe tenuto – art. 9 del Regolamento UE 679/2016 – a trattarli. Ma è proprio così?

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