Ricerca persone scomparse, sì della Camera alla proposta di modifica del Codice della Privacy
Nella seduta del 15 luglio 2025, la Camera dei Deputati ha approvato con voto unanime la proposta di legge che introduce modifiche all’articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali italiano (Dlgs 196/2003), al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità per la tutela della vita e dell’integrità fisica dei cittadini.

Le modifiche al Codice Privacy riguardano infatti la ricerca delle persone scomparse, preoccupante fenomeno in crescita, dato che nel solo 2023 sono state presentate oltre 29mila denunce di scomparsa, con un incremento del 20,3% rispetto all'anno precedente.
L’obiettivo è quello di migliorare la tempestività delle ricerche nelle primissime ore successive alla scomparsa, quando ogni singolo minuto può essere decisivo.
La nuova disciplina risponde alla necessità di migliorare l’efficacia degli interventi in situazioni di emergenza, in particolare nei casi di persone scomparse o in pericolo, consentendo l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico anche al di fuori del procedimento penale, nel rispetto di specifiche garanzie.
La proposta di legge inserisce nell’aret.132 del Codice della Privacy il nuovo comma 3-bis.1, che consente l’acquisizione dei seguenti dati:
- dati relativi al traffico telefonico;
- dati relativi al traffico telematico;
- dati sulle chiamate senza risposta.
Tali dati possono essere acquisiti qualora ritenuti necessari per la tutela della vita o dell’integrità fisica del soggetto interessato, purché al di fuori dei procedimenti penali già regolati dai commi 3 e 3-bis dello stesso articolo.
L’acquisizione è disposta con decreto del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale di:
- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo della Guardia di Finanza.
In presenza di urgenza, la norma consente un’autorizzazione preventiva rilasciata dal pubblico ministero anche oralmente o per via telematica. In tal caso:
- il provvedimento deve essere confermato entro 48 ore con decreto motivato;
- è fatto obbligo di informare il prefetto, a cura dell’ufficio o comando che ha richiesto i dati.
È inoltre modificato il comma 3-quater, introducendo un divieto di utilizzazione dei dati ottenuti in violazione della procedura di cui al nuovo comma 3-bis.1.
All’articolo 1 della Legge n. 203/2012 (recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse), viene aggiunto il comma 2-bis, che autorizza anche il personale della polizia locale ad accedere al Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero dell’Interno.
Questa deroga è limitata alla consultazione delle denunce di scomparsa, ed è riservata agli agenti di pubblica sicurezza addetti ai servizi di polizia stradale.
Il testo, approvato all'unanimità dalla Camera, passa ora all'esame del Senato.



