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L’Italia tra i primi Paesi UE a riconoscere per legge il diritto all’oblio oncologico

Il 5 dicembre è una data importante nel percorso di costruzione dei diritti afferenti alla privacy e alla vita delle persone: il Senato ha infatti approvato in via definitiva la legge sull’ oblio oncologico, che attende ora la promulgazione del Presidente della Repubblica per poi entrare in vigore previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’Italia è ora nel gruppo dei primi Paesi UE  a riconoscere per legge il diritto all’oblio oncologico

Il nostro Paese entra così nella lista di quelli più evoluti e attenti alla tutela delle persone affette da una patologia che porta con sé impatti sulle diverse dimensioni della vita privata e di relazione.

Composta da 5 articoli, la legge promuove la “prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, riconoscendo il diritto per le persone guarite da questa patologia di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei seguenti tre diversi ambiti, laddove l’esigenza di trattamento attivo della malattia si sia concluso da più di dieci anni (cinque se la malattia è sorta prima dei 21 anni di età).

Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi (SBFIA) - Su tale versante non solo l’interessato, in assenza di recidive, non è più tenuto a fornire tali informazioni ma è previsto anche per i fornitori dei predetti servizi: a) il divieto di acquisirle da fonti diverse dal contraente, b) qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, il divieto di utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali, c) che nella documentazione utilizzata a fini contrattuali venga fatta espressa menzione di tale diritto, d) il divieto di applicare, agli interessati che hanno maturato i termini per l’oblio in esame, limiti, controlli sanitari, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente, e) il divieto di utilizzare eventuali informazioni già in possesso, una volta scattato il periodo da cui decorre il nuovo diritto nonché, dietro certificazione prodotta dall’interessato - nelle forme che saranno definite da un apposito decreto - , alla loro cancellazione entro 30 giorni.

E’ prevista la nullità delle clausole contrattuali in violazione del diritto in esame, per i rapporti stipulati dall’entrata in vigore della legge (che decorrerà quindici giorni dopo la sua pubblicazione) ma senza che ciò comporti la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

Per l’applicazione delle nuove disposizioni sia il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sia l’IVASS sono chiamati ad emanare, entro sei mesi, disposizioni applicative per i settori di riferimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, eventualmente predisponendo formulari e modelli.

In materia di adozione - Su tale versante è previsto che le indagini sulla salute dei richiedenti, previste dalla legge 184/1983 sul diritto dei minori ad avere una famiglia, non possono riguardare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, in assenza di recidive o ricadute (quest’ultimo termine cennato solo per questa fattispecie dell’oblio).

Per l’applicazione del diritto all’oblio oncologico alle adozioni internazionali è prevista l’emanazione entro tre mesi di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia.

Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale - Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, non solo pubbliche ma anche private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti è introdotto il divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati con riguardo a patologie oncologiche, in assenza di episodi di recidiva.

Inoltre, è’ previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute - da adottare entro sei mesi, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici e le associazioni di secondo livello iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d. lgs 117/2017 , Codice del Terzo settore -, possono essere promosse, a parità di risorse disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Per l’applicazione del nuovo diritto, saranno decreti del Ministro della salute a definire i seguenti aspetti applicativi: i) certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e ii) elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quello, generale, di 10/5 anni, per farne scattare la vigenza per ciascuna persona interessata.

Nelle more dell'emanazione dei diversi provvedimenti applicativi sopra menzionati, il diritto all’oblio va comunque garantito agli interessati per tutti le fattispecie avviate dopo l’imminente entrata in vigore della legge.

Infine, al Garante per la protezione dei dati personali viene assegnato il compito di vigilare sull'applicazione della legge in esame.

L’oblio oncologico ha una valenza più ampia del diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del GDPR, sebbene limitata agli ambiti predetti, presentandosi come un diritto assoluto, senza limitazioni, che libera dallo stigma che si accompagna a tale patologia e dagli impatti che può avere in diversi importanti ambiti nella propria vita.

Per gli aspetti afferenti al trattamento dei dati personali, i diversi attori nell’ambito delle organizzazioni pubbliche e private coinvolte dovranno operare per i necessari adeguamenti ai processi / trattamenti svolti.

Fermo restando che siamo in presenza di dati particolari soggetti a specifica protezione sia del GDPR che del T.U. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascun titolare dovrà predisporre idonee misure per procedere alla cancellazione delle informazioni in esame, dietro richiesta certificata degli interessati in ambito SBFIA, e anche prima non appena tali informazioni non siano più necessarie (in linea con il principio di minimizzazione del GDPR.

Infine, questo nuovo diritto è spunto per stimolare l’attenzione degli addetti ai lavori sulla compresenza di Istituzioni coinvolte sull’applicazione della legge, che dispongono di armi diverse per indirizzare l’azione dei soggetti tenuti all’osservanza e, all’occorrenza, sanzionare comportamenti dissonanti con la tutela del diritto in esame: in primis il Garante, come detto istituzionalmente chiamato a vigilare sull’applicazione della legge, ma anche le altre Organizzazioni deputate a emanare disposizioni per l’ambito SBFIA e che presiedono alla vigilanza di settore e, infine, l’ANAC atteso che eventuali non osservanze della legge potrebbero essere oggetto di whistleblowing. Nel rispetto delle specifiche competenze, andrebbero individuate linee di azione per ovviare a sovrapposizioni.

Resta, ovviamente, impregiudicata la possibilità da parte dell’interessato, che vedesse leso questo nuovo diritto, di adire l’Autorità giudiziaria.

Note Autore

Pasquale Mancino Pasquale Mancino

Componente del Gruppo di Lavoro per la privacy nella Pubblica Amministrazione. Nota: Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Ente di appartenenza dell’autore

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