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Il Garante della Privacy multa Vodafone: il call center deve dare informazioni comprensibili

No a messaggi incomprensibili e a contatti promozionali indesiderati per spingere gli utenti telefonici, specialmente gli anziani,  a sottoscrivere nuovi contratti. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha sanzionato per 500 mila euro Vodafone Italia in seguito al reclamo presentato da una signora ultraottantenne, che si era vista trasferire, contro la sua volontà, la propria utenza telefonica da un altro operatore a Vodafone stessa.

Ad una signora ultraottantenne proposto un contratto alla velocità  di 200 parole al minuto per 6 minuti

La società dovrà inoltre controllare il corretto operato dei call center esterni utilizzati per campagne di telemarketing, in particolare nel momento dell’acquisizione del consenso per finalità pubblicitarie e nella registrazione vocale dei contratti.

Nel corso dell’istruttoria del Garante, la società si era difesa affermando che l’anziana utente aveva volontariamente contattato un call center albanese per farsi proporre un contratto alternativo e che la stessa aveva poi confermato di voler sottoscrivere il nuovo contratto direttamente al telefono tramite i cosiddetti “vocal order”.

L’Autorità, riascoltando la registrazione del colloquio con il call center albanese, ha però accertato che all’utente non era stata fornita un’adeguata informativa sul trattamento dei suoi dati, resa per giunta incomprensibile dalla velocità con cui era letta al telefono: ben 63 parole in 16 secondi. Lo stesso contratto per il trasferimento dell’utenza era stato proposto alla velocità di 200 parole al minuto per ben 6 minuti, risultando ugualmente incomprensibile, anche a seguito di ripetuti ascolti.

Nel provvedimento, il Garante privacy ha quindi contestato a Vodafone di aver violato, tramite la società albanese, i principi di correttezza e trasparenza previsti dal Gdpr in relazione alla conclusione di un contratto per servizi telefonici.

Tra le varie violazioni accertate vi sono quelle legate all’acquisizione del consenso per finalità di marketing: dall’istruttoria del Garante è infatti emerso che il consenso sarebbe stato reso dall’interessata il giorno dopo il contatto promozionale, in seguito alla presunta telefonata effettuata dall’anziana, sconfessata dalla medesima e dagli esiti dell’istruttoria.

Alla società è stato quindi vietato l’ulteriore trattamento dei dati della reclamante.

La sanzione di 500 mila euro, comminata a Vodafone, è calcolata tenendo conto dell’aggravante di aver commesso altre violazioni nel settore del telemarketing nei tre anni precedenti, ma anche dell’attenuante di aver prontamente annullato il contratto contestato.

Fonte: Garante Privacy

Note Autore

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