Salve, sicuramente occorre verificare preliminarmente il rispetto del principio di minimizzazione dell'art.5 del GDPR secondo i critrei di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità, e necessità rispetto alle finalità perseguite, poi servirà fare una valutazione d'impatto ex art.35 del Regolamento UE per accertarsi se il trattamento che dovrebbe essere effettuato dalla app presenti o meno un rischio elevato per i diritti e le libertà dei lavoratori. Inoltre, in base all'art.4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) si dovrà tenere conto della possibilità di impiegare strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, verificando altresì se si applichino le eccezioni del comma 2) relativo a strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. A mio avviso, consiglio di avviare una due diligence e massima cautela senza farsi trascinare frettolosamente dall'entusiasmo dei vantaggi tecnologici, fermo restando che in certi casi essi possano risultare estremamente utiili.
Cordiali saluti
Nicola Bernardi