L'unico suggerimento, in questa sede, al titolare del trattamento e datore di lavoro è di ri-considerare attentamente ogni singolo posizionamento delle telecamere - a parte la loro quantità - alla luce dell'art. 4, legge 300/1970, nonché delle Linee Guida EDPB 03/2019. Al proposito merita ricordare, in buona sintesi, che: a) la videosorveglianza non è da considerare automaticamente una necessità; b) il ricorso alla videosorveglianza è da mettere in conto quando lo scopo del trattamento non possa essere ragionevolmente raggiunto con altri mezzi meno invasivi, come fosse - ed anzi essendo - una 'extrema ratio'; c) l'installazione delle telecamere deve essere riconducibile, non in teoria ma in concreto (come concreta è di regola la valutazione che si esegue in fase di autorizzazione dal competente ITL), alla finalità indicata (nella fattispecie, la tutela del patrimonio aziendale); d) sempre e comunque è consigliabile filtrare l'assetto specifico disegnato alla luce dei principi stabiliti dall'art. 5 GDPR, con la minimizzazione dei trattamenti in testa.