Buongiorno,
si desidera comprendere se una società, in qualità di titolare del trattamento, possa legittimamente avvalersi del soft spam per l’invio di comunicazioni commerciali relative a nuovi beni/servizi dell’azienda – purché analoghi o affini a quelli già acquistati – nei confronti di clienti qualificabili come persone giuridiche, senza necessità di acquisire un ulteriore e specifico consenso.
Il dubbio interpretativo riguarda, nello specifico, l’ipotesi in cui l’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio delle comunicazioni non sia un indirizzo generico aziendale (ad esempio
[email protected]), tipicamente riferibile alla persona giuridica e quindi escluso dall’ambito di applicazione del GDPR, bensì un indirizzo e-mail nominativo riconducibile a una persona fisica operante all’interno dell’organizzazione del cliente (ad esempio
[email protected]).
Si chiede pertanto di chiarire se, in tali circostanze, l’utilizzo dell’indirizzo e-mail nominativo rilasciato dal cliente nell’ambito del rapporto contrattuale possa comunque rientrare nel perimetro applicativo del soft spam, consentendo l’invio di comunicazioni commerciali relative a servizi analoghi senza la preventiva acquisizione del consenso, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa (informativa preventiva e possibilità di opposizione in ogni comunicazione).
Si ringrazia anticipatamente del riscontro.
Valentina Rabitti