Il quesito sulla qualificazione soggettiva del consulente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali risulta, nel caso rimesso, ancillare rispetto alla questione del suo inquadramento giuslavoristico.
E' opportuno domandarsi: è corretto che un soggetto che viene stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, chiamato a svolgere le attività con strumenti di proprietà dell'azienda e sottoposto al potere direttivo del titolare dell'impresa (come lasciano supporre i dettagli rimessi) sia inquadrato come lavoratore autonomo con partita Iva e non come lavoratore subordinato?
Nell'ipotesi auspicabile in ogni situazione, la qualificazione soggettiva del lavoratore dovrebbe essere coerente e conseguente alla tipologia del rapporto di lavoro, cosicché - pur schematicamente e senza pregiudizio delle circostanze o informazioni di volta in volta attingibili dal caso concreto - un genuino lavoratore autonomo con partita Iva si dovrebbe qualificare come responsabile del trattamento (in quanto sottoposto al potere di istruzione e di controllo, sì, ma nell'ambito del trattamento dei dati affidato), essendo soggetto terzo rispetto all'organizzazione del committente (e non datore di lavoro) e titolare del trattamento.