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Nel procedimento di “reclamo privacy”, le prerogative difensive del titolare del trattamento sono bilanciate e, talvolta, messe in secondo piano rispetto all’esigenza di arrivare a una decisione sull’applicazione delle misure correttive e delle sanzioni. L’interpello preventivo dell’interessato, non previsto dal Gdpr, si inserisce nelle prime battute del flusso del procedimento di reclamo, a cui è dedicata la Circolare n.2/2019 di Federprivacy

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L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Su queste basi il Consiglio di Stato con la sentenza 10277/2022 ha chiarito che quanto al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza occorre distinguere tra: riservatezza "semplice" - categoria in cui rientra anche la tutela ai dati finanziari ed economici - in ordine alla quale l'interesse difensivo va tendenzialmente ritenuto prevalente; riservatezza "rafforzata" nell'ambito della quale vanno annoverati i dati "sensibili" e i dati "super-sensibili" rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà di indispensabilità e di parità di rango.

Il procuratore della repubblica è l’unico organo legittimato a fornire informazioni alla stampa sui procedimenti penali in corso tramite conferenze stampa o comunicati dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine autorizzati dallo stesso procuratore. “Al di fuori di questi casi, non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di fornire ulteriori notizie". E le informazioni potranno essere divulgate alla stampa solo per due motivi: se "strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini" o quando "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico".

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Scarsa attenzione alla tutela dei minori, divieto di iscrizione ai più piccoli facilmente aggirabile, poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, impostazioni predefinite non rispettose della privacy. Sono queste le principali violazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha contestato a Tik Tok, il social utilizzato soprattutto da giovanissimi che consente di creare, condividere e commentare brevi video. Per quanto sulle problematiche poste da Tik Tok sia in corso un’attività nell’ambito del Comitato che riunisce le Autorità europee, il Garante ha avvertito l’urgenza di aprire comunque un procedimento formale nei confronti del social network a tutela dei minori italiani.

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