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Antonio Ciccia Messina

Professore a contratto di "Tutela della privacy e trattamento dei dati Digitali” presso l'Università della Valle d’Aosta. Avvocato, autore di Italia Oggi e collaboratore giornali e riviste giuridiche e appassionato di calcio e della bellezza delle parole.

Obblighi raddoppiati per il Dpo. Ai doveri derivanti dallo status di “responsabile della protezione dei dati” si abbinano i doveri derivanti dallo status di dipendente o di consulente esterno o di ente fornitore di servizi. Il Data Protection Officer, infatti, ha sempre un doppio ruolo e i due canali sono comunicanti: con la conseguenza che le mancanze e le negligenze in un campo hanno rilevanza anche nell’altro.

Il mistero dell’articolo 167 codice della privacy sul trattamento di dati senza consenso: è ancora reato? Ciò che sembrava estinto ha mostrato la sua vitalità in una sentenza depositata nel 2020. Ma non pare proprio che ciò basti a dimostrare la reviviscenza di una sanzione penale, assorbita dal sistema sanzionatorio amministrativo del Gdpr. In ogni caso, l’interprete si muova con molta cautela e consapevolezza del diritto transitorio (articolo 24 del d.lgs. 101/2018). Ma spieghiamoci meglio, partendo dalla vicenda concreta al centro della sentenza evocata.

Le applicazioni in prima linea contro il contagio, infatti, sono volontarie, ma fino a un certo punto. Bisogna, infatti, fare i conti con gli obblighi che derivano dall’ordinamento complessivo. Ci si chieda: se uno ha notizie utili a evitare guai alla salute di altre persone e se volontariamente non le mette a disposizione, non è forse responsabile delle conseguenze evitabili con la sua collaborazione? Non ci sono vincoli di solidarietà sociale che implicano e diventano obblighi giuridici? Questo è un esempio delle numerose insidie da affrontare ogni volta che si affronta il tema del bilanciamento tra opposti interessi.

Il trattamento di nomi e recapiti, finalizzato al primo contatto delle persone per scopi caritatevoli e di proselitismo religioso, trova base giuridica nell’interesse legittimo dell’associazione di tendenza, la quale, tuttavia, a tutti gli effetti, è un titolare del trattamento. Con tutto quel che ne consegue, quanto agli adempimenti previsti dal Gdpr. Aiutare i bisognosi, soprattutto in un periodo di emergenza, è un legittimo interesse, ma non uno stratagemma per affievolire il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Inoltre, il proselitismo abusivo o improprio non trova certo una sponda nel Gdpr.

Venerdì, 27 Marzo 2020 11:27

Sospendere la privacy? No grazie

Sospendere la privacy? No grazie. Non ce n’è alcun bisogno. La privacy sa fare un passo di lato da sola, senza necessità di pericolosi e subdoli ostracismi. Tanto pericolosi, quanto pretestuosi, visto che non c’è stato, non c’è e non ci sarà nessun intralcio della privacy alla lotta per il mantenimento dei beni primari. Questo semplicemente perché non è possibile giuridicamente nessun intralcio.

Dal Garante Europeo della protezione dei dati (Edps, European data protection supervisor) arrivano utili strumenti per l’attività del responsabile della protezione dei dati e del consulente della privacy. La relazione annuale per il 2019 dell’Edps mette in fila, a consuntivo, una serie di strumenti che vanno al di là degli stretti compiti istituzionali del Supervisor europeo (garantire che le istituzioni e gli organi dell'UE rispettino il diritto protezione dei dati) e sfociano in veri e propri tool per chi deve applicare la protezione dei dati in azienda e negli enti pubblici.

Le richieste di accesso ai dati possono essere messe in lista d’attesa. È uno degli effetti della situazione emergenziale dovuta al contagio Covid-19. Anche se per arrivare a questo risultato interpretativo la strada è, come al solito, tortuosa. Si prenda il caso, purtroppo, comune di una organizzazione in cui i dipendenti sono in cassa integrazione per un lungo periodo o istituti simili. Per quanto la tecnologia di appoggio allo smart working dovrebbe sopperire, non è detto che gli archivi siano facilmente ed integralmente raggiungibili.

Controlli anti Covid-19 ai cancelli aziendali: possibile rilevare la temperatura corporea e raccogliere un'autodichiarazione su situazioni a rischio. Ma con garanzie per la privacy dei lavoratori: informativa preventiva e niente registrazione o conservazione dei dati, salvo che di quelli strettamente necessari a giustificare il divieto di ingresso in caso di cause ostative. È quanto prevede il protocollo 14 marzo 2020, siglato da sindacati e imprese in accordo con il Governo.

La geolocalizzazione, quale misura di prevenzione del contagio da Covid-19, è possibile, ma solo a tre condizioni: deve avere una base giuridica normativa; deve rispettare i principi di proporzionalità; deve essere garantito il diritto di difesa in via giudiziale. Questa la sintesi della dichiarazione ufficiale del Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb), che è intervenuto il 16 marzo 2020 con una dichiarazione ufficiale del presidente Andrea Jelinek, il quale ha indicato i parametri generali per bilancio l’interesse alla salute pubblica e il diritto alla protezione dei dati personali.

Dirigenti e amministratori pubblici alla cassa per pagare il conto delle sanzioni privacy irrogate all’ente di appartenenza. Se, a causa della loro negligenza, il Garante ha comminato una sanzione pecuniaria alla P.A., scatta la responsabilità erariale e, quindi, la condanna del responsabile da parte della Corte dei Conti a rimborsare l’ente pubblico.

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25 maggio 2023: il Privacy Day Forum al CNR di Pisa nel giorno del 5° anniversario del GDPR

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