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Il Regolamento UE 679/2016 considera anonimo un dato quando non si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile o se il dato personale è reso sufficientemente anonimo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato (Vedi Considerando n.26).  Per determinare se una persona è identificabile si devono esaminare i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da un terzo.

Gli incroci di dati ai fini della lotta all'evasione passano attraverso la pseudonimizzazione. È attraverso questa procedura che l'amministrazione finanziaria può effettuare le attività di elaborazione e di analisi del rischio tutelando, al tempo stesso, la riservatezza dei contribuenti interessati. Nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, che costituiscono uno dei capisaldi del PNRR, non potrà essere utilizzata invece la procedura di anonimizzazione dei dati perché non permetterebbe di individuare i contribuenti nei cui confronti avviare le attività di controllo e di stimolo dell'adempimento spontaneo.

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Caffè Privacy: i diritti dell'interessato

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