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Il dovere di produzione degli estratti conto secondo la riforma Cartabia e il principio di minimizzazione dei dati

In forza della recente riforma legislativa in ambito processualistico, un genitore che intenda ricorrere in Tribunale è costretto a dover rinunciare alla propria riservatezza, addirittura pregiudicando ambiti particolarmente privati della propria vita privata.  Infatti, la Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) ha del tutto rivisto la pro-cedura civile in ambito di controversie familiari, aggiungendo un intero nuovo titolo al codice di rito (“Titolo IV-bis, Norme per il procedimento in materia di persone, mino-renni e famiglie”), comprendente 72 nuovi articoli, enumerati dall’art. 473-bis all’art. 473-bis.71.

Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano

(Nella foto: l'Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano)

L’art. 473-bis.12, rubricato “Forma della domanda”, contiene, tra gli ele-menti tecnici attinenti al contenuto del ricorso, il seguente terzo comma: “In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.

Il quadro normativo sembra essere pacifico: quando in procedimenti “familiari” sono avanzate domande di contributo economico o si è in presenza di figli minori (il che si-gnifica nella stragrande maggioranza dei casi), per disposizione normativa devono es-sere prodotti “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni” e ciò in aggiunta alle dichiarazioni dei redditi dei coniugi per lo stesso periodo.

Tale norma innova rispetto alla pregressa disciplina, prevedendo le norme ante rifor-ma la mera produzione delle dichiarazioni dei redditi, giusta la Legge sul divorzio (art. 4 comma 6 L. 1° dicembre 1970, n. 898 -“Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate” e art. 5 comma 9 medesima legge -“I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni docu-mentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”), commi entrambi abrogati dalla Riforma Cartabia.

Non sfugge in ciò un elemento di evidente criticità alla luce della normativa europea sul trattamento dei dati personali: essere obbligati per legge a produrre gli estratti conto dei propri rapporti bancari e finanziari, documentazione che il singolo avrebbe magari voluto tenere riservata anche (perché no?) al proprio coniuge, non confligge forse con il c.d. “principio di minimizzazione dei dati”?

Tale principio impone che il trattamento dei dati personali debba essere adeguato, pertinente e limitato “a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono tratta-ti”. Dati limitati rispetto a quanto necessario significa che non vanno trattati (raccolti, estratti, comparati) dati non necessari, avendo come metro di misura le finalità del trattamento.

È del tutto evidente che la disamina di un estratto conto bancario consente de plano una visione a volo d’uccello delle attività di un individuo, scavando fin nel profondo di quelle che sono le abitudini di vita del soggetto correntista: dall’indagine sulle spese di un cittadino si possono cogliere vieppiù dati di natura medica (visite specialistiche), sindacale o religiosa (versamenti a favore di enti o comunità).

È noto che l'articolo 2, paragrafo 1, GDPR preveda che tale regolamento si applichi a qualsiasi "trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi", senza operare alcuna distinzione in base all'identità del titolare del tratta-mento interessato. Ne consegue che, fatti salvi i casi menzionati all'articolo 2, para-grafi 2 e 3, il GDPR si applica alle operazioni di trattamento effettuate sia da soggetti privati sia dalle autorità pubbliche comprese le attività delle autorità giudiziarie, quali le autorità giurisdizionali (sentenza del 24 marzo 2022, A.P., C-245/20, EU:C:2022:216, punto 25). Ne consegue che costituiscono un trattamento di dati per-sonali rientrante nell'ambito di applicazione la produzione come elemento di prova di un documento, digitale o fisico, contenente dati personali, disposta da un'autorità giurisdizionale nell'ambito di un procedimento giurisdizionale (in tal senso, sentenza dell'8 dicembre 2022, C-180/21, EU:C:2022:967, punto 72).

Con la riforma Cartabia un genitore che deve ricorrere in Tribunale è costretto a rinunciare alla propria riservatezza.

Di conseguenza qualsiasi trattamento di dati personali, compreso un trattamento ef-fettuato dalle autorità pubbliche quali le autorità giurisdizionali, deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'articolo 6 GDPR (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sent. 02 marzo 2023 n. 268/21).

Ciò non significa, ovviamente, che la suesposta produzione non possa essere ordinata dal Giudice qualora necessaria. Tuttavia, gli estratti conto sono generati per finalità diverse rispetto alla produzione in giudizio. Il trattamento di dati personali per un fine diverso da quello per il quale tali dati sono stati raccolti deve non solo essere fondato sul diritto nazionale ma anche costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR.

Se questo è vero, non si comprende perché mai, i ricorsi introduttivi contenenti do-mande di contributo economico o in presenza di figli minori debbano essere corredati dagli estratti conto correnti. Se la finalità per cui è richiesta tale produzione documen-tale è l'accertamento del reddito e delle disponibilità economiche e finanziarie delle parti, si potrebbe attendere semplicemente con la produzione del saldo relativo ai conti correnti ovvero della giacenza media dei conti correnti stessi. Tali dati, uniti alle dichiarazioni reddituali già richieste dalla lettera a) del terzo comma della medesima norma giuridica, sembrano sufficienti per la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.

Nulla impedirebbe, poi, al Giudice di ordinare la produzione degli estratti conto corrente in caso di eccezioni di parte ovvero se necessari per ulte-riori approfondimenti.

Proprio in merito a questo aspetto, relativamente ai procedimenti su domanda con-giunta, si può notare infatti che l’articolo 473 bis.51 non richieda la produzione degli estratti conto bensì semplicemente le indicazioni “relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio”.

Si auspica un pronto intervento del Legislatore, così impedendo che la tutela giurisdi-zionale possa essere garantita a discapito (immotivatamente!) della riservatezza.

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

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