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Corte di Giustizia UE, il dato pseudonimo non e' per sempre: dipende dalla identificabilità dell'interessato
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 settembre 2025 ha invalidato la pronuncia del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2023 nella causa C-413/23-P, promossa dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) contro il SRB (Single Resolution Board, agenzia dell'Unione Europea per la gestione delle crisi bancarie).
Euro digitale, ancora problemi di privacy da risolvere
Secondo gli obiettivi della BCE, a partire dal 2026 l'euro digitale dovrebbe diventare la moneta virtuale dell’Eurozona come equivalente elettronico dell’euro fisico in contanti. Ma affinchè abbia il successo sperato servono standard privacy più elevati per guadagnare la fiducia dei cittadini.
Francia: sanzione da 800.000 euro per la società informatica del settore sanitario che non aveva anonimizzato i dati dei pazienti
Una società informatica operante nel settore sanitario è stata sanzionata per 800.000 euro per non aver reso realmente anonimi i dati dei pazienti e per aver sottratto illegalmente dati sanitari.
In consultazione le linee guida dei Garanti privacy europei sulla pseudonimizzazione
I dati pseudonimizzati sono sempre dati personali. È quanto affermano le Linee guida sulla pseudonimizzazione adottate nel corso dell’ultima plenaria del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), alla cui stesura ha partecipato il Garante privacy in qualità di co-rapporteur.
La pseudonimizzazione non è un metodo di anonimizzazione
Il Regolamento UE 679/2016 considera anonimo un dato quando non si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile o se il dato personale è reso sufficientemente anonimo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato (Vedi Considerando n.26). Per determinare se una persona è identificabile si devono esaminare i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da un terzo.
Nella lotta all'evasione fiscale la tutela della privacy passa attraverso la pseudonimizzazione
Gli incroci di dati ai fini della lotta all'evasione passano attraverso la pseudonimizzazione. È attraverso questa procedura che l'amministrazione finanziaria può effettuare le attività di elaborazione e di analisi del rischio tutelando, al tempo stesso, la riservatezza dei contribuenti interessati. Nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, che costituiscono uno dei capisaldi del PNRR, non potrà essere utilizzata invece la procedura di anonimizzazione dei dati perché non permetterebbe di individuare i contribuenti nei cui confronti avviare le attività di controllo e di stimolo dell'adempimento spontaneo.
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Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai
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