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Con un recente provvedimento (4 dicembre 2019) il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illegittimo il mantenimento di un account di posta elettronica individualizzato di un ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l'accesso ad esso, anche se lo stesso è limitato alle sole email aziendali.

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È l'invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale. E non rileva che esse non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34171/2023 - ha precisato che il reato può ben essere commesso anche con l'inoltro di messaggi di posta elettronica.

L'adozione di un sistema di “alert” che avvisi l’utente che si sta inviando una mail a persone esterne all’organizzazione, in modo da intercettare eventuali usi impropri del campo “c.c.”  è una funzione che potrebbe prevenire ed evitare molti dei data breach causati dall’errore umano in cui informazioni delicate vengono comunicate a una moltitudine di soggetti non autorizzate a conoscerle.

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento per giusta causa irrogato da una compagnia aerea a un dirigente, avendo la società utilizzato informazioni ottenute attraverso un «illecito accesso alla corrispondenza» del manager e, quindi, in violazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori e della normativa europea e nazionale sulla privacy.

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La Cassazione penale coglie l'occasione per valutare la legittimità dell'acquisizione di dati informatici rappresentativi di comunicazioni decripatate e già in possesso di autorità giudiziaria di altro Stato membro, che ha proceduto al loro repriento e a renderle intellegibili al pari di un documento. I giudici di legittimità affermano che la spendibilità in un procedimento penale in Italia del dato acquisito dal giudice straniero europeo è fondata sul rispetto delle regole procedurali del Paese Ue di acquisizione e che si presumono rispettate dall'autorità giudiziaria straniera richiesta di procedere alla trasmissione.

Mantenere attivo l’account dell’email aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro per ‘garantire la continuità operativa’ viola la privacy dell’ ex dipendente. Trattare illecitamente i dati di due ex di-pendenti è costato molto caro ad una società piacentina.

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Un gruppo di hacker russi, noto come "Midnight Blizzard", ha compromesso i sistemi di Microsoft, ottenendo accesso non autorizzato alle email dei clienti. L'intrusione, avvenuta circa sei mesi fa, ha interessato un numero non specificato di account.

In un contesto lavorativo dove tecnologie sempre più sofisticate e sistemi di intelligenza artificiale si stanno progressivamente affermando come strumenti a disposizione del datore di lavoro per diverse finalità, l’utilizzo della posta elettronica e di internet restano indispensabili per l’esecuzione di tutte quelle mansioni lavorative.

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Dal Garante della Privacy un documento di indirizzo, aggiornato e modificato a seguito della consultazione pubblica cui lo stesso è stato sottoposto, sui programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e il trattamento dei metadati delle email dei dipendenti.

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No al controllo massivo e alla conservazione senza limite delle email. Il Garante per la privacy ha vietato ad una società il trattamento di dati personali effettuato sulle email aziendali dei dipendenti in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica. La società dovrà ora limitarsi a conservare i dati a fini di tutela dei diritti nel giudizio pendente. 

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Privacy Day Forum: il servizio di Ansa

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