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La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul tema dei controlli difensivi del datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale. Con sentenza n. 18168 depositata il 26 giugno 2023 la Corte, nel confermare l’illegittimità del licenziamento di un dirigente bancario per sospetto di infedeltà, ha confermato il principio di diritto espresso nei suoi precedenti (Cassazione n. 25732 del 2021, Cassazione n. 34092 del 2021) sui limiti dei controlli del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

La mail non è molesta al pari degli sms o dei messaggi whatsapp. Questo in sintesi l’orientamento ribadito dalla Corte di cassazione penale con la sentenza n. 8231/2025, con cui ha rigettato il ricorso di un padre condannato a 200 euro di ammenda, ma che la decisione di legittimità ha ridotto di un terzo proprio affermando che “il fatto non sussiste” in ordine alla mail inviate dal ricorrente.

Lunedì, 14 Maggio 2018 12:46

Inviolabile la mail aziendale dei giornalisti

Il giornale non può aprire l'account di posta elettronica aziendale dei giornalisti. Anche dopo il Jobs Act il datore è legittimato a raccogliere informazioni dagli strumenti che il dipendente usa per svolgere la prestazione soltanto se rispetta le norme del codice privacy e dello statuto dei lavoratori, come modificate dal decreto legislativo 151/15: diversamente compie un illecito trattamento di dati personali.

Con un recente provvedimento (4 dicembre 2019) il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illegittimo il mantenimento di un account di posta elettronica individualizzato di un ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l'accesso ad esso, anche se lo stesso è limitato alle sole email aziendali.

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È l'invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale. E non rileva che esse non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34171/2023 - ha precisato che il reato può ben essere commesso anche con l'inoltro di messaggi di posta elettronica.

L'adozione di un sistema di “alert” che avvisi l’utente che si sta inviando una mail a persone esterne all’organizzazione, in modo da intercettare eventuali usi impropri del campo “c.c.”  è una funzione che potrebbe prevenire ed evitare molti dei data breach causati dall’errore umano in cui informazioni delicate vengono comunicate a una moltitudine di soggetti non autorizzate a conoscerle.

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento per giusta causa irrogato da una compagnia aerea a un dirigente, avendo la società utilizzato informazioni ottenute attraverso un «illecito accesso alla corrispondenza» del manager e, quindi, in violazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori e della normativa europea e nazionale sulla privacy.

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La Cassazione penale coglie l'occasione per valutare la legittimità dell'acquisizione di dati informatici rappresentativi di comunicazioni decripatate e già in possesso di autorità giudiziaria di altro Stato membro, che ha proceduto al loro repriento e a renderle intellegibili al pari di un documento. I giudici di legittimità affermano che la spendibilità in un procedimento penale in Italia del dato acquisito dal giudice straniero europeo è fondata sul rispetto delle regole procedurali del Paese Ue di acquisizione e che si presumono rispettate dall'autorità giudiziaria straniera richiesta di procedere alla trasmissione.

Con il provvedimento 243/2025 del 29 aprile, il Garante della privacy è tornato ad affrontare il tema della gestione dei metadati delle email dei dipendenti, rilevando criticità nella condotta della Regione Lombardia, che conservava i log di posta elettronica per 90 giorni, senza aver inizialmente attivato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

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Mantenere attivo l’account dell’email aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro per ‘garantire la continuità operativa’ viola la privacy dell’ ex dipendente. Trattare illecitamente i dati di due ex di-pendenti è costato molto caro ad una società piacentina.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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