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Ikea, dietro la tanto pubblicizzata «democratizzazione del design» c’è una realtà delle relazioni di lavoro molto meno glamour. Ieri, si è aperto a Versailles un processo contro 15 persone, dieci responsabili di Ikea tra cui 3 ex direttori di centri di vendita (Franconville, Reims, Avignone) e 5 poliziotti o ex poliziotti, accusati di schedature illegali di dipendenti, di «raccolta di dati di carattere personale in uno schedario, attraverso mezzi fraudolenti».

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Il Tribunale di Versailles ha condannato Ikea a pagare oltre un milione di euro in multe per una campagna di spionaggio, non industriale, ma personale, su rappresentanti sindacali, dipendenti e, persino, su alcuni clienti insoddisfatti.  Il processo, che ha preso il via lo scorso 22 marzo, ha avuto una sentenza piuttosto rapida, destinata a fare giurisprudenza in ambito lavorativo.

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È illecito l’utilizzo, da parte di un datore di lavoro, di un software che monitora le prestazioni dei dipendenti in maniera dettagliata, registrando i tempi e le modalità di lavoro del personale nonché i tempi di inattività con le specifiche causali; è altrettanto illecito l’utilizzo di un hardware che regola l’accesso sul luogo di lavoro attraverso un sistema di riconoscimento facciale.

Bocciato il “braccialetto” elettronico al polso degli operatori ecologici. Il Garante per la privacy ha chiesto ad una società che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto della municipalizzata di un comune toscano di utilizzare dispositivi elettronici alternativi che non ledano la dignità della persona.  La pronuncia è arrivata a conclusione di un procedimento aperto d’ufficio sull’onda dell’interesse mediatico suscitato dalla vicenda.

Il Garante per la privacy ha dichiarato illecito e ha vietato l’ulteriore trattamento di dati effettuato da SkyItalia senza aver fornito agli operatori di customer care una completa informativa sul funzionamento di un sistema che gestisce le chiamate degli abbonati, e senza aver stipulato uno specifico accordo sindacale.

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Sempre più spesso le organizzazioni utilizzano soluzioni tecnologiche basate su algoritmi di intelligenza artificiale (IA) al fine aumentare la sicurezza dei propri sistemi informativi. Le varie tipologie di controlli presentano un diverso grado di invasività sulla privacy e sui diritti e libertà dei lavoratori.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un approfondimento pubblicato il 27 luglio 2021, esamina gli effetti applicativi del nuovo Green pass, introdotto con il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La previsione di una certificazione quale possibilità di accesso a determinati servizi, ottenibile anche attraverso la vaccinazione, è fattispecie che si distingue dall’imposizione dell’obbligo vaccinale: il Green pass, infatti, rappresenta una certificazione che garantisce l’accesso a determinati servizi individuati dalla legge, ed è legittimo proprio in virtù di tale circostanza, non rappresentando un obbligo generalizzato (o un divieto altrettanto esteso), bensì la più semplice sottoposizione alla verifica della sussistenza del requisito previsto dalla legge per l’accesso ai servizi di cui sopra.

La pubblicazione, qualche giorno fa, da parte dell’European Data Protection Board(l’“Edpb” o il “Comitato”, ossia l’organo che, dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016 (Gdpr), ha sostituito il vecchio Gruppo dei Garanti Europei, istituito dall’art. 29 della Direttiva 95/46, abrogata dal Gdpr), dell’“Opinion on the draft list of the competent supervisory authority of Italy regarding the processing operations subjects to the requirement of a data protection impact assessment”, costituisce un importante avvenimento per due motivi.

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Non è possibile attivare sistemi con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy. Questa la decisione del Garante per la protezione dei dati personali in merito al reclamo di un dipendente di una società di trasporto pubblico che lamentava il monitoraggio del personale tramite il sistema di gestione delle telefonate del call center dedicato al customer care.

La legittimità del trattamento dei dati personali dei lavoratori presuppone il lecito utilizzo dei dispostivi di controllo a distanza. Con un provvedimento del 1° giugno 2023 pubblicato sulla Newsletter settimanale, il Garante della privacy ha ribadito che il trattamento dei dati raccolti in violazione delle norme sullo statuto dei lavoratori è illecito e come tale sanzionabile.

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Privacy Day Forum: il servizio di Ansa

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