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L'articolo 41 della Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro, purché esercitata nel rispetto della libertà e dignità umana. Quindi, il datore di lavoro detta le regole per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, e ha il potere di controllare che l'attività lavorativa dei dipendenti sia eseguita conformemente alle direttive da lui impartite, e ciò avviene sempre più spesso attraverso tecnologie informatizzate e sistemi di Intelligenza Artificiale che comportano anche decisioni automatizzate. Organizzato un seminario online per il 20 aprile 2023.

In un recente provvedimento (13 maggio 2021 – doc. web. N. 9669974) l’Autorità Garante ha sanzionato un Comune per aver implementato un sistema di controllo della navigazione in internet senza aver reso ai lavoratori una informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016. Il caso affrontato dal Garante ha preso spunto da una sanzione disciplinare irrogata a un lavoratore pubblico che utilizzava il computer del Comune, per finalità non lavorative. In particolare, per aver consultato Facebook, Youtube e altre pagine web.

La protezione delle informazioni personali e il rispetto della vita privata vale anche nel pubblico impiego dove permane, comunque, una ragionevole aspettativa di riservatezza. Questo è uno dei principi ribaditi nel provvedimento del Garante Privacy n. 190 del 13 maggio 2021 con il quale ha irrogato una sanzione da 84 mila euro al Comune di Bolzano per aver tratto illecitamente i dati dei propri dipendenti in violazione degli artt. 5, 6, 9, 88 e 35 del GDPR, nonché 113 e 114 del Codice Privacy.

Ikea, dietro la tanto pubblicizzata «democratizzazione del design» c’è una realtà delle relazioni di lavoro molto meno glamour. Ieri, si è aperto a Versailles un processo contro 15 persone, dieci responsabili di Ikea tra cui 3 ex direttori di centri di vendita (Franconville, Reims, Avignone) e 5 poliziotti o ex poliziotti, accusati di schedature illegali di dipendenti, di «raccolta di dati di carattere personale in uno schedario, attraverso mezzi fraudolenti».

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Il Tribunale di Versailles ha condannato Ikea a pagare oltre un milione di euro in multe per una campagna di spionaggio, non industriale, ma personale, su rappresentanti sindacali, dipendenti e, persino, su alcuni clienti insoddisfatti.  Il processo, che ha preso il via lo scorso 22 marzo, ha avuto una sentenza piuttosto rapida, destinata a fare giurisprudenza in ambito lavorativo.

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È illecito l’utilizzo, da parte di un datore di lavoro, di un software che monitora le prestazioni dei dipendenti in maniera dettagliata, registrando i tempi e le modalità di lavoro del personale nonché i tempi di inattività con le specifiche causali; è altrettanto illecito l’utilizzo di un hardware che regola l’accesso sul luogo di lavoro attraverso un sistema di riconoscimento facciale.

Bocciato il “braccialetto” elettronico al polso degli operatori ecologici. Il Garante per la privacy ha chiesto ad una società che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto della municipalizzata di un comune toscano di utilizzare dispositivi elettronici alternativi che non ledano la dignità della persona.  La pronuncia è arrivata a conclusione di un procedimento aperto d’ufficio sull’onda dell’interesse mediatico suscitato dalla vicenda.

Il Garante per la privacy ha dichiarato illecito e ha vietato l’ulteriore trattamento di dati effettuato da SkyItalia senza aver fornito agli operatori di customer care una completa informativa sul funzionamento di un sistema che gestisce le chiamate degli abbonati, e senza aver stipulato uno specifico accordo sindacale.

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Sempre più spesso le organizzazioni utilizzano soluzioni tecnologiche basate su algoritmi di intelligenza artificiale (IA) al fine aumentare la sicurezza dei propri sistemi informativi. Le varie tipologie di controlli presentano un diverso grado di invasività sulla privacy e sui diritti e libertà dei lavoratori.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con un approfondimento pubblicato il 27 luglio 2021, esamina gli effetti applicativi del nuovo Green pass, introdotto con il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La previsione di una certificazione quale possibilità di accesso a determinati servizi, ottenibile anche attraverso la vaccinazione, è fattispecie che si distingue dall’imposizione dell’obbligo vaccinale: il Green pass, infatti, rappresenta una certificazione che garantisce l’accesso a determinati servizi individuati dalla legge, ed è legittimo proprio in virtù di tale circostanza, non rappresentando un obbligo generalizzato (o un divieto altrettanto esteso), bensì la più semplice sottoposizione alla verifica della sussistenza del requisito previsto dalla legge per l’accesso ai servizi di cui sopra.

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