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Il medico che assiste anziani in una Rsa a chi può legittimamente fornire informazioni sul loro stato di salute?

In condizioni normali, ovvero quando il paziente sia in grado di intendere e volere, il medico può comunicare le informazioni sullo stato di salute solo al diretto interessato, nonchè ad altre persone per le quali lo stesso paziente abbia dato espressamente il permesso, firmando un documento contenente l’elenco delle persone per le quali egli concede l’autorizzazione a far conoscere le informazioni sulle sue condizioni di salute.

Nei casi in cui il paziente non desideri voler informare sul proprio stato di salute o sul proprio ricovero a familiari, congiunti, amici o conoscenti, la volontà di questo deve essere assolutamente rispettata dal medico e dal personale sanitario.

Le cartelle cliniche, le analisi e tutti i documenti relativi allo stato di salute del paziente possono essere trasmessi in busta chiusa anche a persone diverse dal paziente, ma solo se provvisti di espressa delega scritta.
In caso di decesso del paziente, le informazioni contenute nella cartella di un defunto, possono essere trasmesse solo a persone che abbiano interessi propri, come i legittimi eredi, o che agiscano a difesa della persona deceduta, o per importanti ragioni familiari.


Nei casi in cui il paziente per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. (Rif. Art. 408 del Codice Civile).


L’amministratore di sostegno può essere nominato, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, su istanza del diretto interessato, oppure del coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 712).


In altri situazioni (in cui non vi sia emergenza o l’imminente pericolo di vita) relative a infermità, menomazione fisica o psichica del paziente che non siano stati ufficialmente accertati e riconosciuti, non è consentito al medico di fornire informazioni sullo stato di salute del paziente a terzi neppure se parenti, poiché è riconosciuto all’individuo il pieno diritto di autodeterminazione in ordine alla propria salute e ai trattamenti sanitari.

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