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ARGOMENTO:

DIGITAL SERVICE ACT E SERVIZI DI CACHING 5 Mesi 3 Settimane fa #2579

  • Manuela Torresi
  • Avatar di Manuela Torresi Autore della discussione
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Buonasera a tutti,
inserisco questo post al fine di avere un vostro parere in merito a quanto di seguito specificato.
Sto effettuando un'attivita' di assestment con il mio gruppo di lavoro al fine di determinare eventuali obblighi previsti ai sensi del regolamento UE Digital Service Act relativamente alla categoria dei "caching".
Sappiamo che tale categoria si riferisce a quei servizi  internet che implicano la memorizzazione temporanea e automatica di un contenuto, su una rete di comunicazioni, al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari che ne facciano richiesta.
Come accade per i " mere coundit", i prestatori di tali servizi non possono intervenire in alcun modo su di essi, ma solo eseguire eventuali adempimenti richiesti dalle diverse Autorità.
In merito, il digital service act prevede che i fornitori di servizi di caching  adottino le le seguenti misure:
-Obbligo di eseguire gli ordini delle autorità;
-Obblighi di reportistica annuale degli ordini di inibizione;
-Aggiornare I propri termini e condizioni contrattuali per indicare i suoi obblighi alle proprie controparti contrattuali (clienti);

Considerando quanto sopra, avrei necessita' di capire se, secondo voi, anche per  la categoria dei CDN (CONTENT DELIVERY NETWORK), che si basano comunque su un processo di caching, si possa dar seguito a quanto richiesto dal DSA ed in caso affermativo capire su quale elemento andare ad agire (ip, dns o altro).
Cercando di documentarmi ho trovato il seguente articolo:
www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/d...ui-servizi-digitali/

Da cui sembra intendersi che:
Sono esenti dai nuovi obblighi i provider che forniscono attività di “mere conduit”, ovvero semplice trasporto, caching e hosting: queste attività, infatti, non sono ritenute responsabili delle informazioni salvate su richiesta di un destinatario del servizio. A condizione che il fornitore:
-non abbia conoscenza reale di eventuali attività o contenuti illegali,
-dopo esserne venuto a conoscenza, agisca con tempestività per rimuovere il contenuto illegale o disabilitarne l’accesso.”

Nella nostra attivita' di assestment possiamo quindi partire da questo punto di partenza ? Oppure considerando le peculiarità tecniche dei CDN e gli obblighi imposti dal nuovo regolamento DSA, bisogna porre in essere un processo di gestione diverso? 
Grazie a tutti per l' attenzione,
Manuela

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