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ARGOMENTO:

Protocollo misure contrasto COV-19 Luoghi lavoro 4 Anni 1 Settimana fa #866

Mi permetto di aggiungere al dibattito alcune questioni/proposte:
- in testa al Dpcm 14 marzo 2020 si legge che "Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico GENERICO, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione". Alla luce di questo particolare, ecco la domanda: è davvero necessario/dovuto un aggiornamento del DVR, oppure l'adempimento rappresenta una distrazione da cautele più impellenti, peraltro già elencate nel Dpcm e integrabili con l'ausilio del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente? All'inizio mi ero dato la risposta di N. Busato ma adesso non ne sono più convinto, per più ragioni;
- quanto alla base giuridica dell'ulteriore trattamento da parte dei Titolari / datori di lavoro, proporrei i già consolidati artt. 6.1, lettere b) e c) in cumulo con l'art. 9.2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 e unitamente Provvedimento del Garante del 5 giugno 2019, integrati per l'occasione specifica dal D.L. 6/2020 e dal successivo Dpcm 11.03.2020. Sarà da rendere una informativa ad hoc, ricercando le modalità più semplici ed efficaci.

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Ultima Modifica: da Paolo Marini.

Protocollo misure contrasto COV-19 Luoghi lavoro 4 Anni 1 Settimana fa #865

Mi permetto solo di aggiungere un piccolo tassello ad una disamina di certo molto approfondita.
Il Protocollo riconosce, al Covid-19, la natura di "rischio biologico", concetto proprio della normativa ex d.lgs. 81/2008 (tant'è che l'anzidetto protocollo si preoccupa di tutelare la salute dei lavoratori ancora presenti nelle aziende).
In ragione di tali, aspetti, riterrei corretta l'applicazione - quale base giuridica - dell'art. 9, par. 2, lettera B e H.
Pertanto, (quantomeno in linea teorica) non vi dovrebbe essere la necessità di alcuna integrazione da un punto di vista delle informazioni da rendere ai fini "privacy' per i lavoratori già assunti (all'atto dell'assunzione avrebbero già dovuto ricevere le suddette informazioni).
Al più, dunque, ciò che dovrebbe essere oggetto di aggiornamento risulta il DVR (documento di valutazione dei rischi), con l'integrazione appunto del rischio biologico COVID-19.
Proverei, quindi, ad approcciare la questione in un'ottica molto diversa e sicuramente criticabile.
Sembra quasi che (e perdonerete il volo pindarico) il dato relativo alla temperatura corporea, non sia stato considerato alla stregua di un dato sanitario e, dunque, ricollegato allo stato di salute (per quanto affiancato al concetto di "sintomo influenzale"), bensì come un "mero' dato biometrico che peraltro non consente di per sé l'identificazione univoca di una persona fisica.

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Protocollo misure contrasto COV-19 Luoghi lavoro 4 Anni 1 Settimana fa #864

  • Lorenzo Baldanello
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Un'ottima disamina.Direi che sulla liceità dei trattamenti vi è poco da aggiungere. Restano ora da trovare soluzioni operative a tutela della riservatezza.
Sta anche noi giuristi aiutare a trovare soluzioni caso per caso dovendo queste essere calate nei singoli contesti. Ad esempio alcune aziende che seguo hanno optato per creare un percorso che porti il singolo collaboratore a non essere visto dagli altri durante la misurazione e a poter uscire o entrare nello stabilimento nella massima riservatezza.
Il tutto e'stato anche inserito in una apposita procedura per il rispetto del principio privacy by default.

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Protocollo misure contrasto COV-19 Luoghi lavoro 4 Anni 1 Settimana fa #863

  • Antonio Ciccia Messina
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Ringrazio tutti per questo scambio di opinioni, che pone quesiti e soluzioni e vi chiedo di leggere queste mie righe collocandole nel contesto di una alea nella ricostruzione degli istituti. Il mio è un tentativo e una proposta di lettura, rimessa al pubblico approfondimento.
Ebbene, l'attuale situazione emergenziale rischia, come in altri frangenti, di mettere in competizione due aspetti, costringendoci a una scelta tragica, tipica dello stato di necessità: il sacrificio di un bene in nome di un bene superiore.
Al di là dello sconcerto per questo dilemma, bisogna, collocarsi nel “qui e ora”, nel “diritto vivente” e spostarsi sul piano pragmatico e scovare una via di sostanziale bilanciamento, senza pretendere di far combaciare le tessere dell’interpretazione sistematica delle norme, cosa che, come condivisibilmente detto dagli interlocutori di questo dibattito, è impossibile, se si considerano tutte le fattispecie in gioco.
Bisogna, quindi, chiedersi quale sia il bilanciamento sostenibile "oggi", nel momento in cui viviamo. Bisogna spostarsi dalla prospettiva interpretativa “a partire delle norme”, per arrivare alla realtà; bisogna, credo, porsi in cammino in un percorso che, tenendo sì conto delle disposizioni, si ponga come traguardo il bilanciamento, qui e ora, “attualmente sostenibile”, quel bilanciamento – qui e ora – “socialmente accettabile”.
La “attuale sostenibilità” e la “accettazione sociale” sono, poi, parametri da inserire in una dimensione evolutiva: non disegnano la interpretazione “vera sempre”, ma l’interpretazione “vera oggi”.
In questa cornice, credo, si possa collocare il protocollo Sindacati/Imprese 14 marzo 2020, catalizzato dall’attività del governo.
Questo protocollo si autodefinisce “condiviso” e questo evidenzia che rappresenta un provvedimento “socialmente accettato” e, perciò, un bilanciamento sostenibile e “sostenuto” dalle parti interessate.
Pertanto, proprio per questo, il paragrafo 2 del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” rappresenta il parametro rispetto al quale devono essere adattate le altre norme. E non viceversa. È l’unico modo, ritengo, per superare lo sconcerto che, ripeto, condivido in pieno per un pasticciaccio. Ma dobbiamo rimediare a questo pasticcio dal “basso” con le interpretazioni, senza aspettarci molto dal legislatore, da chi dovrebbe fare (e non fa) la regola certa e chiara. E, poi, non abbiamo, ovviamente, il tempo di aspettare una sentenza di un giudice.
Comprendo che è una inversione logica, ma c’è una operazione ermeneutica possibile.
La possibilità può derivare da questo ragionamento.
Ci si riferisce, ovviamente, a titolari diversi dagli organismi sanitari e dagli esercenti sanitari o da quelli della protezione civile, e per tutti i soggetti per cui è intervenuta una norma ad hoc (art. 14 del d.l. 14/2020).
dunque, l’articolo 9, par. 2, lett. g) del Gdpr individua la seguente base giuridica:
- trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
Questa norma si riferisce anche a tutti i titolari di trattamento, anche del settore privato, ed evidenzia i seguenti elementi:
- motivi di interesse pubblico rilevante;
- una base nel diritto europeo o nel diritto nazionale;
- base giuridica proporzionata;
- rispetto dell’essenza del diritto alla protezione dei dati;
- previsione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali.

A questo punto si deve considerare il considerando 41:

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ci si deve chiedere, a questo, punto se il Protocollo Condiviso citato possa assumere a base giuridica, nei termini sopra esposti.
Per rispondere affermativamente, si rammenti che tale Protocollo è stato sottoscritto in attuazione dell’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
A sua volta il DPCM citato si basa su presupposti normativi.

Stando così le cose, il percorso “privacy” da seguire è da limitare, per quanto riguarda i dati particolari, a questi passaggi:
a) art. 9, Gdpr
b) Dpcm 11/3/2020
c) Protocollo Condiviso.

Tale complesso normativo è da valutarsi quale sistema da sé sufficiente, in quanto normativa speciale, seppure, anzi proprio perché contingibile e urgente.

Ovviamente sono da considerare con scrupolo e meticolosità tutte le precauzioni elencate nelle note n. 1 e n. 2 del punto 2 del Protocollo Condiviso e di quelle di sicurezza, solo evocate e che gli interlocutori di questo dibattito hanno concordemente evidenziato.

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Protocollo misure contrasto COV-19 Luoghi lavoro 4 Anni 1 Settimana fa #862

  • Lorenzo Baldanello
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Interessante dibattito. Aggiungo un elemento. Ponendo che il controllo sia lecito (ed a mio avviso lo è per i motivi di tutela della salute del lavoratore) bisogna poi considerare la riservatezza dei soggetti sottoposti alla misurazione. Esempio pratico: I dipendenti sono in fila all'ingresso. Misurando la febbre un soggetto viene invitato a non entrare. E'evidente che tutti gli altri verrebbero a conoscenza del fatto che ha la febbre e quindi vi sarebbe una divulgazione non lecita dei dati. Andrebbero pertanto a mio avviso previsti dei protocolli per la tutela della riservatezza (es far accedere i soggetti a un'area protetta ad esempio da un paravento). Le aziende si pongono questi quesiti. Purtroppo il pasticcio citato dall'Avv Bernardi ha molte sfaccettature e conseguenze. Grazie

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Protocollo misure contrasto COV-19 Luoghi lavoro 4 Anni 1 Settimana fa #858

In effetti, a mio personale e modesto parere, che non vuole costituire posizione da parte di Federprivacy, devo dire che anche a me sembrano francamente misure meramente partorite per accontentare le istanze delle parti sociali con buona pace della norma vigente, come ha esternato Busato. Ed è anche vero quello che rileva l'Avv. Marini nella sua eccellente disamina, che si tratta di una misura di grana grossa perché non è detto che tutti coloro che superano la temperatura corporea indicata siano contagiati da Covid-19 e neanche che gli altri con temperatura sotto la soglia non siano stati contagiati. Quindi, a prescindere da ogni opinione personale di questo stimolamte dibattito, siamo di fronte a misure che sono oggettivamente non risolutive per il problema della prevenzione e del contenimento, e che allo stesso tempo offuscano i dirtti fondamentali dell'individuo e quelli dei lavoratori, che riassumerei così: un bel pasticcio.

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