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Imprese sanzionate per violazione della privacy in caso di furto di dati dal computer personale del dipendente utilizzato dallo stesso per lavoro. È quanto deciso dal Tribunale amministrativo provinciale di Varsavia (sentenza del 13 maggio 2021, nel caso II SA/Wa 2129/20, solo ora resa nota), che, confermando un precedente provvedimento del Garante della privacy polacco, ha condannato un'università alla sanzione di circa 11 mila euro per non avere attuato misure adeguate a impedire la divulgazione di dati personali su un laptop di un dipendente.

Nella legge 61/2021, di conversione del decreto legge 30/2021, appena entrata in vigore, è stata inserita una norma che sancisce e rafforza, in via generale, il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici per i lavoratori agili. Si tratta del comma 1-ter dell’articolo 2, che, ferma restando la disciplina specifica stabilita per il pubblico impiego dai contratti collettivi nazionali, riconosce «al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati». Non solo.

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La nuova disciplina dei controlli sul lavoro ha segnato una svolta nell’approccio a questa controversa problematica. Da un lato, ha ridimensionato il ruolo delle autorizzazioni sindacali o amministrative, esentando le imprese dal richiederle per installare gli strumenti strettamente finalizzati al lavoro. Dall’altro, ha osato prevedere che le informazioni acquisite tramite strumenti autorizzati o esentati sono utilizzabili anche a fini disciplinari, purché siano state acquisite (visto che comportano un trattamento di dati personali) nel rispetto della normativa privacy.

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Come noto di recente il Cert-PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha elaborato undici semplici raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici che hanno adottato la modalità di lavoro agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet.

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Come è ormai noto lo smart working (o lavoro agile, per usare la terminologia del legislatore italiano), è divenuto il mezzo d’elezione dello svolgimento dell’attività lavorativa durante l’emergenza Covid-19 ed è configurabile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato contraddistinto dall’assenza di vincoli orari o spaziali.

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Conciliare lo smart working con la privacy dei lavoratori e con la sicurezza dei dati trattati fuori ufficio, sia aziendali, sia delle amministrazioni pubbliche. Sarà una delle sfide dei prossimi mesi, dato il prolungamento dello stato di emergenza legato al Covid-19. Dopo i graduali rientri nelle sedi di lavoro avvenuti da maggio in poi, infatti, l’aggravarsi della situazione epidemiologica porterà a un ritorno su più ampia scala del lavoro da remoto, in chiave anti-contagio. La modalità semplificata di ricorso al lavoro agile (senza l’accordo individuale con i lavoratori) è stata prorogata intanto fino al 31 dicembre.

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A causa della situazione pandemica, che dallo scorso anno ha investito anche il nostro paese modificando la fisionomia del mercato del lavoro, il Governo - con il DPCM del 1 marzo 2020 - ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di attivare, in deroga all’art. 18 della L. 81/2017, lo smart working in modalità semplificata, ovvero senza la stipula di un previo accordo individuale con il lavoratore. Tale modalità scadrà, salvo proroghe, il 30 aprile 2021. L’art. 19 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Mille Proroghe) convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha, infatti, confermato nuovamente la procedura semplificata già adottata a marzo 2020 sino a tale data.

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Negli ultimi tempi il lockdown ha comportato un radicale e repentino ripensamento dell’organizzazione del lavoro per la necessità di tutelare la salute delle persone, e il ricorso massivo allo smart working sembra pure aver aperto nuove frontiere che potrebbero influire sulla nuova normalità delle imprese.

Molte organizzazioni stanno affinando la regolamentazione sullo smart working; anche il recente D.lgs 104/2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” specifica che tra le informazioni da fornire ai lavoratori vi è anche “il luogo di lavoro”.

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L’emergenza coronavirus ha accelerato l’adozione del lavoro agile, ma le aziende e le persone potrebbero non essere pronte a gestirlo correttamente. Per esempio, sul fronte controlli. Il ricorso massiccio al lavoro agile per far fronte all’emergenza coronavirus può rivelarsi una grande opportunità per il mercato del lavoro: le aziende e i lavoratori possono scoprire, infatti, i benefici derivanti da una forma di svolgimento della prestazione di lavoro che mette al centro del rapporto tra le parti la fiducia, come leva per ottenere più produttività ma anche più flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio di lavoro.

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