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Divorzio, dati sull'ex coniuge conoscibili in base alla Legge 241/90

Mentre pende la causa di divorzio, una delle parti può conoscere dal Fisco i rapporti che l'altra intrattiene con banche e finanziarie senza che sia il giudice civile a dover ordinare all'amministrazione di esibire i documenti custoditi dall'anagrafe tributaria. E ciò perché la modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare serve soltanto ad ampliare i poteri istruttori del giudice e non esclude l'accesso in base alla legge sulla trasparenza amministrativa, la 241/90.

 

È quanto emerge dalla sentenza n. 658/19, pubblicata il 25 ottobre dalla prima sezione del Tar Marche. Anche l'ufficio giudiziario anconitano, dunque, entra nel contrasto fra i giudici amministrativi, sposando la posizione sostenuta finora dai Tar di Roma, Napoli, Latina e Catania. Con l'orientamento interpretativo contrario si è schierato il Tar Lombardia, rifacendosi al Consiglio di Stato, secondo cui è il giudice del divorzio o della separazione a dover ordinare alle Entrate l'esibizione dei documenti sui dati reddituali e patrimoniali dopo l'entrata in vigore di Gdpr, il regolamento Ue sulla privacy.

Autorizzazione superflua. Accolta la domanda proposta dalla richiedente impegnata nella causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'Agenzia delle entrate ha 30 giorni per mostrarle i rapporti che l'ex marito ha intrattenuto negli ultimi dieci anni con intermediari finanziari in qualità di delegante o delegato. E ciò perché la donna ha un interesse giuridico concreto e attuale da tutelare. L'istanza, d'altronde, è compatibile con l'articolo 7, comma sesto, del dpr 605/73, che impone a istituti di credito, società di gestione del risparmio, fondi pensione e aziende analoghe di comunicare all'anagrafe tributaria le operazioni compiute dai contribuenti al di fuori da rapporti continuativi.

Nel caso in parola la risposta dell'amministrazione finanziaria equivale a un diniego perché in sostanza si chiede alla signora di farsi autorizzare dal giudice, mentre la ricerca telematica dei beni da pignorare nelle banche dati degli enti pubblici è una misura che amplia i poteri del giudice ma non esclude la facoltà del cittadino di accedere ai documenti in base alla legge sulla trasparenza; normativa in base alla quale chi chiede l'accesso deve motivare la domanda e indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l'individuazione.

L'onere di specificazione assolve la funzione di rendere possibile e non molto oneroso per l'amministrazione procedere all'esibizione degli atti e durante il contenzioso fornisce un parametro di riferimento al giudice chiamato ad accertare la sussistenza del diritto verificando il successivo puntuale adempimento da parte dell'amministrazione.

Ma la riservatezza dei dati? Le informazioni patrimoniali non possono essere considerate sensibili alla luce del codice privacy.

Difesa garantita. Il Fisco è tenuto a tirare fuori entro 30 giorni le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi cinque anni da una signora: vuole vederle l'ex marito per far ridurre il mantenimento. E ciò anche se l'interessato ben potrebbe chiedere nella causa civile che sia il giudice a ordinare l'esibizione del documento.

Il punto è che il diritto di difesa dalla controparte non risulta violato dall'ostensione: le carte del Fisco non sono automaticamente acquisite al processo ma vanno vagliate dal giudice civile. Altrimenti si dovrebbe instaurare una controversia al buio, col rischio di pagare le spese di lite, sperando che il giudice eserciti i poteri istruttori. È quanto emerge dalla sentenza 565/19, pubblicata dalla terza sezione del Tar Catania, che a sua volta rimanda alla 457/19, depositata una settimana prima.

L'ex marito ha diritto a ottenere anche le comunicazioni effettuate dalle banche all'anagrafe tributaria nei riguardi della ex.

L'orientamento di giurisprudenza che punta a tutelare la privacy con l'avvento del regolamento Gdpr nega l'accesso al documento in possesso dell'amministrazione tutte le volte che il privato può ottenerlo su ordine del giudice.

Dal 2014, infatti, l'autorità giudiziaria ben può autorizzare l'ufficiale giudiziario a consultare l'archivio dei rapporti finanziari del debitore con banche, datore di lavoro e committenti.

Ma la regola, osserva il collegio, dovrebbe allora valere anche nelle cause fra il privato e l'amministrazione.

Secondo l'interpretazione restrittiva l'ostensione va esclusa perché sono già sufficienti i mezzi tipici previsti nel processo. Non sussiste, tuttavia, la violazione del diritto di difesa a carico della ex moglie perché, prima di essere acquisite, le carte del fisco devono essere dichiarate rilevanti dal giudice civile, che tiene conto delle deduzioni avanzate dalla controparte.

D'altronde, in base all'indirizzo pro riservatezza, anche un coniuge non separato o divorziato dovrebbe aprire una causa ad hoc se lamenta un assolvimento soltanto parziale dell'obbligo di assistenza materiale a carico del coniuge.

Informazione qualificata. Attenzione, però: per far modificare l'assegno si può sapere dal Fisco quanto guadagna l'ex moglie ma non il figlio. È la sezione staccata di Latina del Tar Lazio a ordinare al fisco di provvedere rilasciando al richiedente le carte entro trenta giorni. Il tutto perché con il nuovo codice del processo amministrativo ha natura soggettiva il diritto all'ostensione degli atti da parte di chi ha un interesse qualificato. Il padre, tuttavia, non potrà sapere quanto guadagnano i figli maggiorenni perché in sede civile la domanda per la revisione degli accordi divorzili è proposta soltanto nei confronti della ex moglie. È quanto emerge dalla sentenza 29/2019, pubblicata dalla prima sezione.

Il ricorso dell'ex marito viene accolto perché la domanda di ostensione non proviene da un qualunque sconosciuto ma da un soggetto che ha una vera necessità di tutela, vale a dire conoscere la posizione finanziaria del coniuge consultando i documenti dai quali emergono redditi e patrimoni.

Il diritto ad acquisire le copie della dichiarazione dei redditi della signora è affermato in base agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione secondo cui l'amministrazione deve fornire l'informazione qualificata.

Anomalie in banca. Un altro punto a favore dell'operazione trasparenza è la sentenza n. 366/19 Tar Lazio, pubblicata dalla sezione seconda ter.

Accolto il ricorso del marito che vuole risparmiare sugli 800 euro al mese che versa alla moglie per il mantenimento dei figli: lamenta movimenti anomali sul conto corrente della signora e ora può avere notizia dei rapporti intrattenuti dall'interessata con le banche fra il giugno 2013 e il 25 maggio scorso.

Sarebbe «paradossale», osservano i giudici, consentire l'ostensione dei documenti a chi deve tutelare i propri interessi giuridici solo prima che l'azione sia proposta e obbligarlo invece a sottostare alla valutazione discrezionale del giudice civile a procedimento in corso.

Le esigenze di tutela invocate sugli interessi economici e l'assetto della famiglia devono prevalere o almeno essere contemperate rispetto al diritto alla privacy dell'altro coniuge. Ma le carte si possono soltanto visionare e non fotocopiare.

Interessi da difendere. Via libera anche al marito che per approntare la difesa in giudizio ha bisogno di sapere anche se la ex ha ad esempio case fittate a terzi o forme di entrate che lui non conosce. Il semaforo verde arriva dalla sentenza 7288/18, pubblicata dal Tar Campania.

L'uomo ha diritto a consultare entro 30 giorni i documenti richiesti dopo aver ottenuto soddisfazione solo parziale dall'Agenzia delle entrate. E per bloccare la richiesta l'amministrazione finanziaria invoca la norma ex articolo 7 del dpr 605/73, come modificato dal dl 223/06, convertito dalla legge 248/06.

Ma la disposizione non affronta il tema dell'ostensibilità dei dati reddituali e finanziari né dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza.

Si applica allora l'articolo 24, settimo comma, della legge 241/90 secondo cui deve essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

Operazione glasnost. La moglie, poi, può sapere dal Fisco se ha conti in banca l'ex che risulta nullatenente alla banca dati Serpico del fisco, grazie alla sentenza 6455/18, pubblicata dalla sesta sezione del Tar Campania: non è detto, infatti, che il database debba essere utilizzato solo da erario e Guardia di finanza.

Il marito neppure risulta come locatore di immobili in contratti registrati. Ma la donna può conoscere i rapporti che l'ex intrattiene con gli intermediari finanziari: si tratta di dati per i quali va garantito l'accesso ex articolo 5 lettera a) della legge 241/90 perché alla signora servono «per la cura di interessi giuridicamente rilevanti», vale a dire l'eventuale assegno di mantenimento su cui è chiamato a pronunciarsi il Tribunale civile.

Fonte: Italia Oggi del 9 dicembre 2019

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