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Tracciatori online e responsabilità del Data Protection Officer: tra valutazione d’impatto, profilazione e strategia

Negli ultimi mesi l’impatto normativo sui cookie e tracciatori è cresciuto sensibilmente: in UK, l’ICO ha esteso a mille siti web la review sulla cookie compliance, includendo il controllo sui tracciatori passivi come il fingerprinting e il 19 giugno 2025 con l'approvazione del Data Use and Access Act 2025 ha alzato il livello delle sanzioni per abusi nel direct marketing e uso dei cookie.

In Svizzera sono state introdotte linee guida contro i dark patterns nei banner cookie. Negli USA, la CPPA ha imposto la sua prima sanzione per interfacce cookie che negavano scelte agli utenti. Anche il nostro Garante nella sua Relazione 2024 ha confermato che l’attività di verifica in ambito cookie e altri tracciatori “proseguirà anche nel corso del 2025, rappresentando una delle linee di priorità fissate dal Garante nella programmazione dei propri interventi” (a conferma, uno degli ultimi provvedimenti di giugno 2025).

In questo scenario, dove marketing e tecnologia si intersecano, il ruolo del Data Protection Officer (DPO) è cruciale per garantire che l’utilizzo di tracciatori online, cookie e altri strumenti di profilazione rispettino GDPR e Direttiva e-Privacy.

Il DPO può essere un supporto strategico per campagne efficaci e rispettose dei diritti, in un contesto in cui la raccolta/elaborazione di informazioni tramite cookie, tecnologie di retargeting e modelli comportamentali è sempre più centrale. L’equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti resta un punto chiave.

Accettazione dei cookie vs. consenso alla profilazione - La normativa e-Privacy richiede il consenso preventivo e attivo per i cookie di profilazione, veicolato attraverso apposito banner; ma ciò rappresenta solo una fase del consenso, che non sempre corrisponde a una volontà consapevole dell’utente ad essere profilato in senso proprio. La profilazione ex art. 4(4) GDPR implica un trattamento che valuta aspetti personali dell’individuo e richiede un consenso esplicito. Il DPO deve vigilare affinché vi siano informative trasparenti, interfacce che non condizionino le scelte, finalità chiare, corretta classificazione dei cookie e attivazione dei cookie di profilazione solo previo consenso ‘e-Privacy’. Inoltre, qualora segmentazione e profilazione combinino dati di navigazione, cronologici, predittivi o ‘arricchiti’ (enrichment), occorre acquisire anche il consenso GDPR.

Valutazione d’impatto, strumento di governance - L’uso di tracciatori e strumenti di profilazione comporta, generalmente, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Una valutazione d’impatto (DPIA) ben strutturata consente di identificare dati trattati, soggetti coinvolti, finalità, i rischi e misure di mitigazione. Pur essendo il titolare del trattamento il soggetto responsabile di redigere la DPIA, Il DPO può comunque contribuire in modo proattivo sia per fornire il proprio parere nella redazione nel documento che poi per seguirne il successivo aggiornamento, rafforzando così trasparenza e rendicontabilità.

(Nella foto: Tania Orrù, Data Protection Officer e Privacy Officer e Consulente Privacy TUV Italia)

Oltre il cookieless: perché i tracciatori restano (ancora) necessari - Nonostante i trend cookieless e la progressiva dismissione dei cookie di terze parti, l’annunciato abbandono del progetto Sandbox da parte di Google, conferma che, nella pratica, i tracciatori restano strumenti attualmente imprescindibili. I team di digital marketing li utilizzano per misurare conversioni, ottimizzare i budget e personalizzare campagne; sia i cookie di terza parte che di prima parte mantengono un ruolo essenziale per l’efficienza degli investimenti.

Inoltre, strumenti come i tracciatori “passivi”, descritti nelle Linee Guida del Garante del 2021 (es. fingerprinting, ETag, parametri HTTP), permettono la profilazione anche senza cookie visibili, raccogliendo dati in background e sfuggendo ai consueti meccanismi di consenso, senza che l’utente ne sia consapevole né possa disattivarli con facilità tramite le impostazioni del browser o i consueti strumenti di gestione del consenso. La loro adozione impone particolare attenzione in termini di trasparenza, base giuridica e DPIA, proprio in quanto tali tracciatori spesso sfuggono al controllo dell’utente. Il DPO ha il compito di monitorare queste tecnologie per garantire la liceità e la corretta valutazione ai fini di DPIA e informative.

DPO come facilitatore di marketing sostenibile - Il DPO può favorire approcci equilibrati: ridurre tracciatori superflui, valorizzare gli strumenti già in uso, proporre soluzioni meno invasive che rafforzino governance ed efficienza. In molti casi, ottimizzare strumenti esistenti e ridurre tool esterni porta benefici sia in termini di miglioramento di compliance che di efficacia. La gestione dei tracciatori online è una sfida continua tra tutela e performance e il DPO, da semplice garante, può diventare figura strategica, cioè un facilitatore di marketing sostenibile, promuovendo un uso consapevole ed efficiente della tecnologia, che genera fiducia e non solo conformità.

Note sull'Autore

Tania Orrù Tania Orrù

Data Protection Officer e Privacy Officer e Consulente Privacy TUV Italia. Membro del Gruppo di Lavoro Federprivacy per la privacy nel marketing e nel commercio elettronico.

 

 

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