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In moltissime aziende è prevista la registrazione all’ingresso dei visitatori, siano essi clienti, manutentori esterni, addetti al vending, consulenti, rappresentanti di fornitori, candidati alla selezione, ecc. La registrazione è di norma svolta su supporti cartacei; le realtà più grandi dispongono invece di soluzioni elettroniche; in ogni caso molto raramente tale registrazione è gestita come un trattamento. In questo articolo si vogliono approfondire le implicazioni connesse a tale documento, con la consapevolezza che nelle aziende sono presenti situazioni molto variegate.

Il Regolamento UE 679/2016 si fonda sul concetto di “responsabilizzazione” (accountability), ossia, sull’adozione da parte dei Titolari e Responsabili del trattamento di comportamenti proattivi tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Si tratta di un obiettivo perseguibile a condizione che venga implementato un modello organizzativo che sia espressione di un adeguato sistema di gestione in materia di protezione dei dati personali.

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L’eliminazione di un trattamento di dati personali è una delle componenti del “ciclo di vita del trattamento”, spesso trascurata; essa si compone di due fasi: l’interruzione del trattamento vero e proprio, ovvero il Titolare non raccoglie più dati afferenti a quel trattamento; e l’eliminazione definitiva ed irreversibile dei dati che il Titolare conserva, afferenti a quel trattamento. In questo articolo, si presenta un esempio di estratto della procedura “Privacy by design” (principio previsto dall’art.25 del Gdpr) che riguarda l’interruzione e l’eliminazione del trattamento in un’organizzazione che dispone di un sistema di gestione della protezione dei dati ed in cui è presente la figura del DPO.

Tra i problemi che giornalmente all’interno delle aziende gli “addetti alla privacy” (DPO, Privacy Officer e consulenti), devono affrontare e risolvere, ci sono sistematiche incomprensioni, divergenze e disaccordi con i “non addetti alla privacy”. Capita, infatti, che talvolta detti professionisti, quando forniscono le giuste indicazioni ed istruzioni per risolvere problemi organizzativi o contrattuali, vengano inopinatamente osteggiati da colleghi o clienti che non comprendono la fondatezza, la validità e l’utilità di tali istruzioni/indicazioni.

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Un aspetto spesso trascurato afferente alla protezione dei dati riguarda la dismissione (decommissioning) dei componenti hardware, siano essi di proprietà dell’azienda o, come spesso avviene, noleggiati.

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La ISO/IEC 27001:2013 “Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti”, tratta anche del tema dello smaltimento dei supporti che contengono dati, nello specifico il controllo A.8.3.2 - dismissione dei supporti (nella ISO/IEC 27002:2022 controllo 7.10) , ove si specifica che la dismissione deve avvenire in modo sicuro attraverso l’utilizzo di procedure formali. Ovviamente, la dismissione dei supporti si riferisce non solo a quelli elettronici, ma anche a quelli cartacei e più in generale a ogni forma di supporto contenente dati. L’articolo si concentra sulla dismissione dei supporti elettronici e cartacei dove di norma sono conservati dati personali, a riprova del fatto che la ISO/IEC 27001:2013 è da considerare come una validissima misura di accountability in relazione alla protezione dei dati personali.

Il tema degli accessi fisici alle aree ed ai locali di un’organizzazione merita un approfondimento particolare sul tema in quanto un’attenta valutazione dei rischi potrebbe far emergere delle vulnerabilità, in tutto o in parte non considerate precedentemente. Quest’articolo propone una Check List, che può essere utilizzata sia in fase di assesment che in fase di audit (avendo come criterio il sistema di gestione della protezione dei dati o la conformità legislativa).

La ISO/IEC 27001:2022 affronta il tema della gestione dei supporti contenenti dati attraverso numerosi controlli (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 11.2.5). Il tema che ha rilevanti implicazioni sulla protezione dei dati personali. Indicazioni, di carattere operativo che, possono essere considerate misure di accountability, sono contenute nella ISO/IEC 27002:2022 e specificatamente nel controllo 7.10 “Storage Media” - Supporti di memorizzazione. Ovviamente le indicazioni relative alla gestione dei supporti non si limita a quelli elettronici (es. HD, dischi esterni, nastri di back-up, supporti contenenti dati biometrici), ma deve essere estesa anche a quelli cartacei e più in generale a ogni forma di supporto contenente dati. 

La raccolta di fotografie o video che ritraggono delle persone da parte di un’azienda comporta un trattamento di dati personali, e pertanto ricade a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione del GDPR. La raccolta delle immagini dei lavoratori, dei collaboratori, degli utenti di un servizio, dei clienti o visitatori può essere effettuata per motivi diversi:

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Il tema del data breach ha assunto un’importanza crescente negli ultimi anni ed è ampiamente dibattuto. In questo articolo si esplora la problematica della differenza del concetto di data breach, come inteso dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dalla ISO 27701:2019 e dalla ISO 27001:2013. Sono visioni non coincidenti, anche se in gran parte sovrapponibili, e da esse emergono spunti che ci permettono di migliorare la procedura di gestione di tali eventi.

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Privacy Day Forum, dibattito e spunti: lo speciale di TV9

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