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Rientrano nel diritto di accesso anche i dati della geolocalizzazione del cellulare

Il garante della privacy spagnolo ha pubblicato una risoluzione che stabilisce l’obbligo per le compagnie telefoniche di fornire riscontro a coloro che richiedono i dati di geolocalizzazione delle utenze che hanno sottoscritto.

Ai clienti che esercitano il diritto di accesso devono essere forniti anche i dati di geolocalizzazione.

Una richiesta che un cliente aveva rivolto a Vodafone aveva sollevato il caso. Il denunciante aveva dichiarato che nell’ottobre 2022 aveva chiesto alla compagnia i dati di localizzazione di ciascuna delle linee cellulari di cui era titolare, in esercizio del suo diritto di accesso. Secondo il denunciante, la sua richiesta non aveva ricevuto la risposta prevista dalla legge, e gli era stato risposto che quei dati non erano registrati negli archivi della società.

Dopo aver trasmesso il reclamo all’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quest’ultima ha stabilito che Vodafone non ha rispettato il diritto di accesso dell’interessato omettendo di fornirgli i dati in questione.

La compagnia telefonica sosteneva che la richiesta eccedeva l’ambito dell’esercizio del diritto di accesso, ai sensi dell’articolo 6 della legge spagnola n.25/2007 sulla conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche e alle reti pubbliche di comunicazione, poiché conservava i dati richiesti per trasferirli esclusivamente alle Forze di sicurezza dello Stato e ai Corpi di polizia previa autorizzazione giudiziaria e nell’ambito di un’indagine giudiziaria.

Ai clienti che esercitano il diritto di accesso devono essere forniti anche i dati di geolocalizzazione.

Nonostante ciò, l’AEPD rispondeva che "i dati relativi all'ubicazione della linea telefonica possono essere oggetto di una richiesta di diritto di accesso", e pertanto, rientrano nel diritto dei cittadini di richiederli, determinando come eccezioni solo quelle determinate dall’articolo 9 della citata Legge 25/2007, per cui il trasferimento dei dati in tali casi non sarà comunicato e non potrà essere esercitato il diritto di cancellazione.

Tuttavia, nella propria delibera, l’Agenzia per la protezione dei dati iberica precisa anche che gli enti e le società a cui vengono richiesti gli stessi dati devono adottare le necessarie cautele per garantire che i dati forniti siano quelli di stretta pertinenza del richiedente, “il tutto in considerazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati”. Ciò è dovuto alla differenza indicata tra utenti e titolari di linee telefoniche.

Note Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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