NEWS

Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1

ARGOMENTO:

Medicina estetica e trattamento dati particolari 1 Anno 4 Mesi fa #2318

Io la metterei in questi termini, la proposta/risposta: in primis, la medicina estetica è medicina a tutti gli effetti e ne rappresenta tutt'altro che una branca/espressione di serie B, come qualcuno (errando) potrebbe presumere.
In secundis, l'art. 9.2, lett. h), include una formulazione ricca ed assai ampia, che non è possibile racchiudere nella mera “finalità di cura”, anche se in ogni caso la cura (come la stessa prevenzione) figura a pieno titolo nella medicina estetica, per quanto essa conosca e includa anche interventi di natura più prettamente voluttuaria; sempre però, come in qualunque altra branca della medicina, nella indiscutibile centralità della responsabilità e sotto la signoria coscienziosa della figura/funzione del medico, quale professionista qualificato che è tenuto ad operare con competenza, con scrupolo, con indipendenza di valutazione e di giudizio (talora – come accade o dovrebbe accadere in particolare in questo settore della medicina – anche esprimendo qualche inequivocabile “no” al paziente, laddove questi si facesse latore di richieste assurde e/o sproporzionate, ove non del tutto controproducenti).
E si perviene in tertiis all'art. 9.3, per il quale “i dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri (...)”.
Dunque, dopo che l'art. 9.2, lett. h), ha definito entro un'area tutt'altro che asfittica le finalità dei trattamenti per i quali cade il divieto generale del par. 1, dopo cioè che è stato definito il requisito di natura oggettiva, il par. 3 dell'art. 9 pone l'enfasi sul secondo requisito/condizione, non meno rilevante ma di natura soggettiva, in base al quale i trattamenti di dati per le finalità indicate debbono essere eseguiti esclusivamente da o sotto la responsabilità di professionisti tenuti al segreto professionale.
Ecco, tutto questo serve a sostenere che il medico che esegue trattamenti di medicina estetica potrà invocare l'eccezione che vale per ogni altro suo collega, alla stessa identica condizione valida per qualsivoglia altro medico che l'impiego di particolari categorie di dati sia legato alla finalità del trattamento da un rapporto di necessità.
E tutto questo serve anche a concludere, nello specifico, che non è affatto necessario che il trattamento di medicina estetica risponda alla necessità (il bisticcio di parole è proprio voluto) di cura di una patologia.
Ciò che rileva è che si tratti/tratterà comunque di un intervento di medicina estetica posto in essere da un professionista medico.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Ultima Modifica: da Paolo Marini.

Medicina estetica e trattamento dati particolari 1 Anno 4 Mesi fa #2315

  • Marzia De Felicibus
  • Avatar di Marzia De Felicibus Autore della discussione
  • Offline
  • Messaggi: 2
Buongiorno,
gradirei un confronto sulla questione di seguito illustrata:

Se è vero che ai sensi dell’art. 9 del GDPR vige un divieto generale al trattamento dei dati personali particolari, tra le deroghe normate, in ambito sanitario, oggetto, per altro di chiarimenti ad opera dell’Autorità Garante, ricorre il trattamento dei dati “per finalità di cura” ad opera di un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che il professionista operi in uno studio medico o in una struttura sanitaria pubblica o privata. In questa ipotesi il medico può trattare i dati particolari e non è tenuto ad acquisire il consenso del paziente.

Detto ciò, il medico che eroga trattamenti estetici (chirurgici e non) può invocare “la finalità di cura” facendo leva sul fatto che i trattamenti sono connessi al benessere psico-fisico della persona/del paziente o ciò rappresenta una forzatura del dettato normativo?
E’ necessario verificare se il trattamento estetico risponde ad una patologia e non ha natura meramente cosmetica?

Grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • Pagina:
  • 1
Tempo creazione pagina: 0.248 secondi

Privacy Day Forum: il servizio di Ansa

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy