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L’origine dei dati personali ed il principio di finalità del trattamento: i limiti all’utilizzo dei dati pubblici

Le informazioni contenute in registri pubblici, liberamente consultabili dai professionisti nell’ambito della propria attività, non possono essere così utilizzate per attività promozionali. Il principio di finalità (o di limitazione della finalità) significa per i professionisti e per le aziende che il trattamento dei dati personali deve essere effettuato per una finalità specifica e ben definita e solo per scopi ulteriori, specifici e compatibili con la finalità iniziale.

I dati presenti in registri pubblici o liberamente consultabili non possono essere utilizzati per attività promozionali

È questa, in sintesi, la massima che possiamo ricavare da due provvedimenti sanzionatori pubblicati a distanza di 1 anno dal Garante della Privacy italiano e da quello tedesco del Land Baden-Württemberg. Ma vediamo nello specifico le condotte sanzionate dalle due Autorità privacy.

In Germania, il Commissario statale per la protezione dei dati e la libertà di informazione del Land Baden-Württemberg ha inflitto sanzioni da 50.000 euro e 5.000 euro ad un agente immobiliare e un geometra per la raccolta ed il trasferimento illecito di dati e per la violazione degli obblighi di informazione. In particolare, un proprietario di una nuova area di sviluppo aveva ricevuto una lettera da un agente immobiliare in cui gli era stato offerto un prezzo di acquisto per la sua proprietà.

La lettera non conteneva alcuna informazione sull'origine dei suoi dati e, anche quando è stato chiesto, il destinatario non ha ricevuto alcuna risposta. L’autorità ha accertato che un geometra si era avvalso della sua autorizzazione per ispezionare il catasto elettronico e in due casi aveva identificato diverse centinaia di proprietari di immobili a loro insaputa e ha trasmesso tali informazioni ad un agente immobiliare. Quest'ultimo, a sua volta, ha scritto ai proprietari con un'offerta di prezzo di acquisto per i loro immobili senza fornire le informazioni necessarie, in particolare senza informare sull'origine dei dati. Come precisato, non esisteva un rapporto commerciale ed i proprietari non potevano presumere che i loro dati sarebbero stati disponibili nel registro fondiario per scopi pubblicitari. Il fatto che i proprietari di immobili non possano opporsi né all'iscrizione nel registro catastale né alla trasmissione di dati è qui di particolare importanza, in quanto i loro dati sono raccolti sulla base di un obbligo legale.

Tuttavia, questo obbligo legale non serve ad effettuare attività promozionali, ma piuttosto a garantire la certezza del diritto nelle transazioni immobiliari. Inoltre, agli interessati non è stata fornita alcuna informazione sul trattamento dei dati, anche quando sono stati contattati. Tuttavia, questa informazione è un prerequisito essenziale per l'interessato per poter far valere i propri diritti.

Anche il Garante privacy italiano si è pronunciato a seguito di un reclamo per la ricezione di un contatto su Linkedin finalizzato a proporre servizi immobiliari in riferimento ad uno specifico immobile di proprietà. Anche in questo caso, si è contestato l’utilizzo successivo dei dati acquisiti in un registro pubblico per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle per cui il registro è stato costituito, e cioè per la verifica della titolarità di un immobile e per esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

Note Autore

Rosario Palumbo Rosario Palumbo

Privacy specialist, Data Protection Officer, Giurista d'impresa modelli organizzativi Dlgs 231/01 presso Ergon Ambiente & Lavoro, Delegato Federprivacy per la provincia di Trapani | Email:[email protected]

 

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