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Le tutele sulla privacy dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vanno oltre il lavoro subordinato ma si fermano di fronte ai volontari

Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di indicazioni in merito ai provvedimenti con cui sono autorizzate, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 300/1970 (d'ora in poi solo 'art. 4'), le installazioni di impianti/strumenti da cui derivi anche la possibilità di controlli a distanza dei lavoratori. L'espresso riferimento agli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali è frutto della convergenza tra norme giuslavoristiche e norme data protection.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di indicazioni in merito alla privacy dei lavoratori

Le seconde, peraltro, non figurano affatto come una (verrebbe da dire) 'rifinitura'. L'INL ne afferma piuttosto la “funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di 'beni personali'” e ricorda che il rispetto delle garanzie di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è condizione di liceità dei trattamenti. Appare opportuno articolare gli argomenti della nota come di seguito:

1) Accordo con le RSA/RSU e consenso dei lavoratori - Nulla di nuovo sotto il sole. Si ribadiscono informazioni che gli interpreti attenti già hanno metabolizzato.
In primis, l'accordo con le organizzazioni sindacali è la via prediletta dal legislatore per autorizzare il datore di lavoro (e titolare di trattamento) ad installare gli impianti/strumenti da cui derivi anche la possibilità di controlli a distanza delle attività dei lavoratori.

In secundis, è l'affermazione che il consenso non supplisce alla mancanza di accordo con la componente sindacale, in quanto “il bene giuridico tutelato dalla disposizione (…) ha natura collettiva e non individuale”. Nella richiamata giurisprudenza penale si afferma che è per la “maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore”, che la procedura codeterminativa è da reputare inderogabile, potendo essere sostituita dall’autorizzazione amministrativa nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, mentre il consenso dei singoli lavoratori, “in qualsiasi forma prestato (...), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice” (Cass. pen., sent. 1733/2020).

2) Imprese con più unità produttive - Quando le varie unità produttive sono ubicate nell'ambito di competenza di un medesimo ITL, è possibile per il datore di lavoro presentare (in caso di mancato accordo o in assenza delle rappresentanze sindacali) una sola istanza di autorizzazione “in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema”. Attenzione, dunque: è necessario che sia accertata una corrispondenza fattuale tra le fattispecie concernenti le unità produttive. Altrimenti il criterio generale (nei fatti, verosimilmente preponderante) resta quello di presentazione di una istanza per ciascun impianto o strumento rilevante ai sensi dell'art. 4.

Quando le unità produttive sono dislocate in diverse province, il datore può stipulare gli accordi con le controparti sindacali di ciascuna unità produttiva ma può anche scegliere di stipulare un accordo generale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (anche questa è tutt'altro che una novità, il criterio essendo formalizzato nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 4). Mentre ove necessiti l'autorizzazione amministrativa, in alternativa alla presentazione delle istanze ai vari ITL territorialmente competenti, potrà essere richiesta all'INL, sede centrale.

3) “Integrazioni” alle autorizzazioni già rilasciate - L'INL parla di “istanza di integrazione” per una unità produttiva ulteriore rispetto a quella per cui sia stato già ottenuto provvedimento autorizzativo. Istanza integrativa è termine che potrebbe fuorviare, se dovesse essere inteso come un adempimento ridotto. L'agevolazione è de facto: se la ragione legittimante e l'impianto da istallare sono identici a quelli della prima unità produttiva, l'avvio del procedimento sarà 'alleggerito' dalla opportunità di predisporre un'istanza in cui cambiano pochissimi elementi/informazioni (oltre, naturalmente, all'indirizzo della unità produttiva). E dal punto di vista dell'esito, l'ITL avrà da valutare una fattispecie del tutto analoga a quella già autorizzata.

4) Imprese che non hanno ancora assunto lavoratori - Banalmente l'impresa neo-costituita che intenda assumere dei lavoratori dovrà avere ottenuto l'autorizzazione amministrativa prima dell'installazione dell'impianto e indicherà nell'istanza il numero dei lavoratori che ha programmato di assumere e risulteranno alle sue dipendenze all'avvio della attività.

(Nella foto: l'Avv. Paolo Marini, sarà speaker al Privacy Day Forum 2023 sul tema dei controlli a distanza e tutela della privacy dei lavoratori)

Segue il caso dell'impresa senza dipendenti che si sia dotata di un impianto legittimamente installato e funzionante. Che cosa fare dovendo procedere alla assunzione di personale? Attenzione: per l'INL l'impresa presenterà l'istanza di autorizzazione in un momento successivo (si intende, alla installazione dell'impianto, non alla assunzione dei lavoratori!) “ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro”. L'indicazione appare in contrasto con il divieto legale (che è riferito alla “installazione” dell'impianto, a prescindere dalla sua messa in funzione) nella misura in cui è richiesta la sua “disattivazione” in attesa del provvedimento positivo. E' auspicabile che l'INL voglia prontamente correggere l'indicazione: se non cambia il precetto legale, l'autorità amministrativa non può che attuarlo.

5) Sistemi di geolocalizzazione - L'INL ha censito un sensibile aumento, nel corso degli ultimi anni, delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.). I suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Sono dunque richiamate le varie prescrizioni, elaborate nel tempo dal Garante, di “misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite”.

In tutto e per tutto la sostanza degli interventi è riconducibile alla applicazione dei criteri fissati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Per cui, nel rispetto del principio di necessità, “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”.

Parimenti anche l'accesso ai dati (personali) “dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo”, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati renderà utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, comma 3). Infine, considerato che il provvedimento dell'ITL è rilasciato in relazione allo strumento di geolocalizzazione in sé, “in costanza delle ragioni legittimanti si ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto”.

Le tutele ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non sono estese ai volontari perchp non sono considerati lavoratori

6) Casi di obbligatorietà degli impianti di videosorveglianza - In presenza di disposizioni normative che impongono l'adozione di impianti di videosorveglianza (a tutela dei minori e degli anziani, nelle sale scommesse) le garanzie dell'art. 4 restano incomprimibili. Unitamente alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, quelle garanzie non possono “subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore”.

7) Lavoratori etero organizzati che eseguono prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali - La procedura imposta dall’art. 4 vale anche “per le tipologie di lavoro in relazione alle quali sono normativamente estese, nei confronti del lavoratore, le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto (l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni (...) che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali". Inoltre, in base al comma 1 dell’art. 47-quinquies, d. lgs. n. 81/2015, alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, per cui l’operatività dell’art. 4 è da estendere anche a tali categorie di lavoratori autonomi.

8) Tutele ex art. 4 non estese ai volontari (non sono lavoratori) - Al di fuori delle tipologie di lavoro sopra indicate resta fermo il divieto di interpretazione analogica della disciplina penale ricollegata alla previsione dell’art. 4, con riferimento a tutte le realtà associative che si avvalgano di volontari di cui al d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Per l'art. 17, comma 5, “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”. Non sono pertanto applicabili ai volontari le tutele accordate dall’art. 4, mentre restano applicabili - è quasi superfluo affermarlo – le disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Note Autore

Paolo Marini Paolo Marini

Avvocato in Firenze, consulente di imprese e autore di libri, commenti, note a sentenze e altri contributi, impegnato nei settori del diritto e della procedura civile, della normativa in materia di protezione dei dati personali e sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.

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