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Accesso a visione e copia di documenti amministrativi, quando è extrema ratio prevale sulla riservatezza

Il diritto di accesso può essere esercitato a condizione che, in seguito a una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa alla richiesta di ostensione può essere considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza di altro consociato. E si badi, una simile comparazione tra diverse se non opposte esigenze - accesso e riservatezza - va effettuata non in astratto bensì in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

La visione e copia di documenti amministrativi è consentita solo se non viola la privacy di terzi

Dunque una valutazione in massima prudenza, precisa il Tar Lazio nella sentenza n. 3985 del 2020, che necessariamente si fa ancor più pragmatica qualora l'invocata ostensione risulti imprescindibile e indispensabile alla difesa dei propri interessi giuridici: nel caso in cui quindi l'accesso è l'extrema ratio per la tutela di diritti.

La vicenda - L'ex dipendente di un istituto pubblico chiedeva di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione necessaria al fine di tutelare le proprie ragioni nelle sedi giudiziarie, relativamente all'erronea e ingiustificata determinazione del trattamento di quiescenza. L'istituto riscontrava in maniera parzialmente negativa la richiesta di accesso non risultandogli pertinenti alcune parti di essa in quanto afferenti non esclusivamente alla posizione giuridica del richiedente bensì coinvolgendo dati personali di altri soggetti. Dal che il richiedente ricorreva al Tar deducendo un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta, e che il diritto di accesso agli atti amministrativi ha prevalenza sulle esigenze di riservatezza dei terzi coinvolti. Esigenze a suo dire recessive quando il diritto all'ostensione è esercitato prospettando la necessità di difendere un interesse giuridico essenziale.

La decisione - Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede l'accesso deve essere ammesso alla visione e alla copia dei documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione. Segnatamente è onere della parte che chiede l'accesso dimostrare che gli atti hanno una specifica utilità per la tutela di propri interessi, non necessariamente coincidenti, si badi, con il diritto di difesa ex artt. 24e 113 Cost., ma che devono comunque essere rilevanti sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza. Diversamente opinando, il diritto di accesso diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze di conoscenza su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare. Ebbene le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. Deve essere altresì rilevato che l'applicazione di siffatto principio incontra ben determinati limiti allorché vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi: in questi casi l'accesso è consentito (solo) a precise condizioni.

Segnatamente, quando il trattamento concerne dati sensibili, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. In altre parole in siffatte ipotesi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito a una delicata operazione di prudente bilanciamento di interessi, la situazione giuridica sottesa al diritto di accesso viene considerata di "classe" almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato. A ben vedere anche nel caso in cui l'accesso può interferire con le esigenze di tutela della riservatezza di terzi, esso deve essere comunque garantito laddove la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Tuttavia ove il documento contenga dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito solo nei limiti "minimali" in cui sia strettamente indispensabile. In questa prospettiva l'accesso va considerato e quindi gestito quale extrema ratio.

Invero nel caso di specie il ricorrente ha puntualmente indicato le ragioni che lo hanno determinato a richiedere l'ostensione degli atti, specificando che la conoscenza degli stessi è propedeutica alla comprensione e verifica dei presupposti fondativi e applicativi delle sue ragioni. Di talché nel bilanciamento degli interessi coinvolti, deve essere ritenuto prevalente il diritto di accedere alla documentazione di suo interesse, mentre deve ritenersi recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi. L'Istituto dovrà dunque procedere all'ostensione della documentazione richiesta sebbene garantendo prudentemente i controinteressati oscurandone i dati sensibili.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 18 maggio 2020

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