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Ecco perché il Data Protection Officer deve essere anche resiliente e assertivo

Come è noto, per essere in grado di adempiere ai compiti che gli sono attribuiti dall’art.39 del Gdpr, il data protection officer deve possedere competenze giuridiche, informatiche, e anche organizzative. Tuttavia, anche in presenza di tutte queste skills, non si può dare affatto per scontato che il professionista designato sia effettivamente idoneo a svolgere il ruolo di Dpo.

La resilienza psicologica è una caratteristica necessaria per il DPO delle organizzazioni strutturate

Ovviamente, si tratta delle tre principali competenze che è fondamentale ritrovare nel profilo di un aspirante Responsabile della Protezione dei Dati, ma come un tavolo a tre gambe sta in piedi fino a quando non si verificano imprevisti che fanno venir meno uno dei tre sostegni, così anche il Dpo che non possiede ulteriori qualità caratteriali necessarie per affrontare e gestire situazioni di stress potrebbe naufragare alla prima tempesta, anche con gravi ripercussioni per il titolare del trattamento che lo ha nominato.

A conferma di come, specialmente nelle organizzazioni strutturate, il Dpo debba essere una persona assertiva e resiliente sotto il profilo psicologico, basti pensare al fatto che l’art.38 del Regolamento europeo richiede che “il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento”, ma che d’altra parte “gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti”.

Ciò significa, che il Dpo deve quindi sapersi relazionare tanto con dirigenti del top management quanto con il pensionato o la casalinga di turno che intende reclamare il rispetto della propria privacy.

Solo un data protection officer che ha la capacità di rimanere lucido e mantenere i nervi saldi davanti a situazioni emotivamente provanti, può affrontare in modo efficace una inattesa ispezione da parte dell’Autorità per la protezione dei dati personali o da parte dei finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, e solo un Dpo che ha certe caratteristiche può essere un vero supporto per il titolare del trattamento al verificarsi di scenari tanto imprevisti quanto imprevedibili come quello che si è delineato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, quando tutte quelle che erano state fino ad allora le normali prassi quotidiane della protezione dei dati sono state improvvisamente rimesse in discussione (se non stravolte) con la necessità di fornire risposte immediate a richieste di pareri riguardanti la misurazione della temperatura corporea ai lavoratori, l’utilizzo di termoscanner negli esercizi commerciali, la rilevazione dello stato di positività dei dipendenti, poi successivamente la gestione delle campagne vaccinali in azienda, e tutta una serie di continue questioni da dirimere urgentemente che hanno puntualmente messo sotto pressione il Dpo.

Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy

(Nella foto: Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy)

Tutto questo contesto potenzialmente frenetico, pone pertanto la necessità di verificare attentamente certe caratteristiche caratteriali e professionali, che di fatto costituiscono una quarta gamba del tavolo contribuendo a renderlo più stabile e più robusto, prima di effettuare una nomina del data protection officer, anche relativamente alla sua elasticità mentale e fattiva disponibilità, in quanto né il Garante concorda il giorno e l’ora per effettuare un’ispezione, né il temuto data breach prende appuntamento; anzi gli addetti ai lavori sanno bene come purtroppo certi eventi dannosi accadono inaspettatamente spesso proprio nel week end o nelle ore notturne, se non durante i periodi di ferie, che potrebbero quindi essere infelicemente guastate a chi ricopre questo ruolo chiave previsto dal Gdpr.

E se l’art.37 del Regolamento ammette che un gruppo imprenditoriale possa nominare un unico responsabile della protezione dei dati, non allevia certo l’ansia a chi assume tale incarico sapere, come precisa lo stesso articolo, che ciò è possibile solo “a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento”.

Per evitare quindi di trovarsi la persona sbagliata nel momento sbagliato nelle varie casistiche che sono state esemplificate in modo non esaustivo, è pertanto fondamentale non basarsi esclusivamente sulle primarie competenze professionali e su quello che viene dichiarato nel curriculum dal candidato, che potrebbe peraltro essere del tutto autoreferenziale, ma approfondire anche con valutazioni ulteriori attraverso test attitudinali, documentazione di referenze pregresse, ripetuti colloqui conoscitivi, ed ogni altro metodo lecito che possa essere utile a determinare se il professionista che si intende nominare come Dpo sia davvero quello giusto.

Note Autore

Nicola Bernardi Nicola Bernardi

Presidente di Federprivacy. Consulente del Lavoro. Consulente in materia di protezione dati personali e Privacy Officer certificato TÜV Italia, Of Counsel Ict Legal Consulting, Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Twitter: @Nicola_Bernardi

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