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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3204/2021 conferma la condanna dell'imputata per il reato di diffamazione aggravata, non potendo riconoscere l'attenuante della provocazione in quanto la pubblicazione dei post su Facebook in cui si rende nota la relazione extraconiugale dell'ex marito e le offese rivolte all'amante dell'ex marito, realizzate a distanza di tempo dalla fine della relazione rivelano piuttosto sentimenti di odio e vendetta.

Pochi giorni addietro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4498 depositata in cancelleria il 14 febbraio 2019, ha ribaltato il principio ormai consolidato per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è configurabile il reato anche in assenza di esplicite indicazioni nominative e quando i soggetti siano individuabili tramite riferimenti alle attività svolte.

Con sentenza 24600/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l'acquisizione come documento, i messaggi presenti sulle chat dei social-network fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (cd. screenshot). E non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale è visibile un testo o un'immagine; non c’è invero alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di un qualsiasi altro oggetto.

Ai fini della diffamazione a mezzo mail – dunque con invio a più destinatari – è sufficiente la mera conoscibilità della comunicazione mediale, non essendo dirimente che la mail sia stata effettivamente 'aperta', risultando invece necessario che sia stata scaricata dal sistema. Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 12511 depositata il 24 marzo 2023.

Nel caso di mail a contenuto diffamatorio, il reato si consuma con il "recapito" della missiva elettronica presso il computer del destinatario. È in quel momento, dunque, che si radica anche la competenza a giudicare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38144/2023.

Per il reato di diffamazione a mezzo social network, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Ad affermare questo principio è la sentenza 7377/2023 della quinta sezione della Cassazione.

Il giudice competente in caso di diffamazione via web va individuato con criterio del luogo del domicilio dell'imputato. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza del 12 gennaio 2021 n. 854 che ha confermato questo importante principio, quanto mai attuale in questo particolare periodo storico, nel quale a causa delle limitazioni sociali, il web è indiscusso protagonista.

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Legittimo il licenziamento per giusta causa della dipendente di banca quando consegna - con modalità del tutto clandestine - documentazione riservata all'ex direttore implicato in procedimenti penali. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 26023/19.

Frenata della Cassazione sul diritto all'oblio su internet. Per la Suprema corte se va riconosciuto il diritto alla deindicizzazione dei risultati con cui il motore di ricerca associa il nome di un privato cittadino ad una vicenda giudiziaria di interesse mediatico ma ormai superata, resta invece in forse la pretesa di eliminare in toto la notizia attraverso la cancellazione anche delle pagine e delle copie cache. Va infatti operato un "bilanciamento" prima di impedire completamente l'accesso alla informazione relativa alla vicenda qualora operata mediante altre chiavi di ricerca. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3952/2022, ha così accolto il ricorso di Yahoo! Emea Limited e Yahoo Italia Srl contro il Garante della Privacy.

L'oblio te lo puoi scordare. È questo il pensiero che deve essere balenato nella testa dell'incredulo XX che contava sulla legge italiana per non vedere catalogati da Google i suoi dati, contenuti in un decreto di archiviazione di un procedimento penale, da cui ne era uscito benissimo, addirittura “archiviato”.

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Privacy e Lavoro nell'era degli algoritmi

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