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Indice articoli

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Collegio dei Probiviri

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Art. 31. Il collegio dei probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi di soci che sono esclusi ai sensi dell’art.13 sub d).
I probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, due membri coordinati da un Presidente eletto dai membri del collegio, più un supplente, i quali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Compiti del collegio dei probiviri:
- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualsiasi socio escluso ai sensi dell’art.13 d). Il loro lodo arbitrale è inappellabile.

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Comitato Scientifico

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Art. 32. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, scelti tra soci in possesso di elevate competenze ed esperienza tecnico giuridica, sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo. Le attività del Comitato Scientifico sono condotte da un Coordinatore nominato dal Presidente che dura in carica quanto il Presidente, salvo revoca o dimissioni. La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico.

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Comitato di Vigilanza

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Art. 33. Il Comitato di Vigilanza è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri che sono esperti giuridici della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali. I membri del Comitato di Vigilanza sono coordinati da un Presidente.
I membri del Comitato di Vigilanza vengono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo, durano in carica quanto questo ultimo e la loro nomina è rinnovabile. La loro carica è puramente onorifica e non prevede compensi.
Il Comitato di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico e di tutti gli altri codici e regolamenti interni da parte degli associati, riportando direttamente al Consiglio Direttivo secondo quanto previsto negli stessi codici e regolamento interni.
La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato di Vigilanza.

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Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

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Art. 34. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo, predispone per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio preventivo per l’anno in corso.

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Art. 35. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:


a) quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;
b) contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre opere dell’ingegno di cui sia titolare l’Associazione;
h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazione.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

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Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote associative e contributi;
b) beni immobili e mobili;
c) azioni, obbligazioni, partecipazioni societarie, ed altri titoli pubblici e privati;
d) donazioni, lasciti o successioni;
e) marchi, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;
f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

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Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

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Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

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Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 21 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o similari con delibera a maggioranza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

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Norme finali e Clausole di rinvio

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Art. 39. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi sia espressamente previsto si fa riferimento al regolamento e al codice etico della stessa Associazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia applicabili in Italia. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti dell’Associazione, il foro esclusivamente competente è quello di Firenze, salvo diversa disposizione di legge.

Statuto Federprivacy

Firenze, 25 luglio 2023

Privacy Day Forum 2023: i momenti salienti

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