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Integra il reato previsto dall'articolo 615-ter, comma 2, numero 1, del codice penalela condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Una bussola per il sequestro di dati informatici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34265 della sesta sezione penale ha stabilito che in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che permette la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede.

La Suprema Corte di Cassazione, a fine dicembre 2019, è intervenuta (con ordinanza n.34113 del 19/12/2019), in materia di privacy, ribadendo le disposizioni afferenti il “principio di necessità nel trattamento dei dati” previsto dall’art. 3 del d.lgs n 196/2003 nonchè quanto previsto dall’art. 11 lett. d), richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n del 10/08/2018 n. 101).

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È illegittimo l’accertamento bancario alla società fondato sulle movimentazioni risultanti dai conti dei soci, se l’ufficio non giustifica adeguatamente la loro riferibilità all’ente. A fornire questo importante principio è la Cassazione con la sentenza n. 33596/2019, depositata il 18 dicembre 2019.

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In tema di trattamento illecito di dati personali, nella norma incriminatrice di cui all'art. 167, d.lgs. 196/2003, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018, il richiamo alla necessità del verificarsi di un nocumento è rimasto immutato, sebbene nell'attuale versione normativa la determinazione del nocumento si configura come un elemento costitutivo della fattispecie penale e non più come condizione obiettiva di punibilità, idonea cioè ad attualizzare.

Non incorre nel rischio di una sanzione penale chi insulta l'interlocutore in una video chat, anche se alla presenza di più persone. Non scatta infatti il reato di diffamazione, dal momento che la persona offesa è presente, ma si rientra nella fattispecie dell'ingiuria che però è stata depenalizzata dalla legge n. 7 del 2016. La Corte di cassazione, sentenza n. 10905 del 31 marzo 2020, ha così accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato al pagamento di 600 euro di multa.

L'oscuramento dei nomi riportati nelle sentenze va chiesto a tempo debito e cioè prima che venga definito il grado di giudizio. Se si arriva troppo tardi non c'è rimedio e le sentenze si possono pubblicare con i nomi in chiaro. È quanto desumibile dalla decisione della Corte di cassazione penale, sezione terza, n. 55500 del 13 dicembre 2017, che si è occupata della richiesta di oscuramento dei nomi di due condannati per reati tributari con una pronuncia del 2015.

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Il soggetto che effettua il trattamento di dati personali deve esaminare e comparare le informazioni in maniera lecita e corretta, dovendo utilizzare solo le informazioni pertinenti rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti. Ciò vale soprattutto nel settore bancario, ove in gioco vi sono l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti. Questo è quanto affermato nell'ordinanza della Cassazione n. 368/2021.

Attenzione alle critiche espresse sul proprio profilo Facebook. Infatti, può costituire diffamazione la diffusione di foto che riprendono un momento "criticabile" della vita di terzi dando, in pasto all'estesa platea dei social, l'impressione che lo scatto sia rappresentativo di una condotta generalizzata di chi vi è ritratto e di cui così si offende la reputazione. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11426/2021 ha respinto il ricorso contro la condanna per diffamazione di un privato cittadino che dopo aver fotografato gli operai di un cantiere pubblico postava la foto su Facebook con una discalia che puntava il dito - con ironia e senza espressioni formalmente offensive - sull'attegiamento estremamente rilassato se non disinteressato rispetto al lavoro che questi stavano svolgendo.

Diffamazione aggravata per un post su Facebook anticipato dall'avviso a "poveri ebeti". La Cassazione con la sentenza 9790/2021 conferma la responsabilità penale a carico di un medico che sulla piattaforma ha utilizzato frasi offensive nei confronti di un avvocato durante una discussione via web. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza dei giudici di merito in particolare aveva chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto o al limite un trattamento sanzionatorio più mite.

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Privacy e Lavoro nell'era degli algoritmi

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